Cassazione Penale, Sentenza n. 29167/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/02/2024 con cui il Tribunale di Bologna non aveva convalidato l'arresto in flagranza per cessione di due dosi di cocaina. Il Procuratore deduceva violazione degli artt. 391, comma 4, e 381 c.p.p., sostenendo che il verbale di arresto conteneva elementi idonei a ritenere la gravità del fatto e la legittimità dell'arresto: la cessione osservata in flagranza, l'acquirente pluripregiudicato e con precedenti per stupefacenti, la sicurezza dell'acquirente nel rivolgersi all'arrestato (presumibile rapporto abituale di spaccio), nonché notizie pregresse e appostamenti in quella area condominiale nota come luogo di spaccio. Il ricorrente lamentava che il Giudice di primo grado aveva invece valutato soltanto la modica quantità e il contesto non particolarmente sensibile, compiendo una valutazione di merito non consentita in sede di convalida.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo che l'arresto era stato eseguito legittimamente. Ha rilevato che il giudice di merito, anziché effettuare il controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria rispetto allo stato di flagranza, si era spinto a valutazioni di merito sulla qualificazione e gravità del reato (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), illegittime in sede di convalida. Pertanto l'annullamento dell'ordinanza non convalidante è stato pronunciato senza rinvio, ritenendo già dimostrata la legittimità dell'arresto.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata come norma rilevante al motivo di impugnazione; la sentenza conferma che il giudizio di convalida non può sostituirsi alla valutazione di merito riservata ad altri gradi e che il ricorso avverso la non convalida può essere fondato se il Giudice ha ecceduto nel suo controllo.
Norma collegata al procedimento per convalida e reclamo: la Corte ha considerato che la verifica del giudice deve limitarsi a un controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, non a una valutazione degli indizi in termini di gravità.
art. 386, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per i termini procedurali da rispettare nella convalida; la Corte osserva che oltre al rispetto dei termini il giudice deve valutare la legittimità dell'operato della P.G. con controllo di ragionevolezza.
art. 390, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 386, relativo ai termini e alle modalità del giudizio di convalida; la Corte ribadisce i limiti del sindacato giurisdizionale in questa fase.
artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
Indicati come reati ipotizzabili in flagranza: la Corte sottolinea che il giudice deve verificare soltanto l'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati e la ragionevolezza dell'intervento della P.G., senza valutare la gravità indiziaria nel merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma sul tipo di reato (stupefacenti) menzionata dal Giudice di primo grado nella motivazione; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento sulla qualificazione e gravità ai sensi di questa norma rientri nella valutazione di merito e non sia ammissibile in sede di convalida.
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto in flagranza il giudice deve limitarsi a un controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria alla luce della situazione esistente al momento dell'arresto, senza entrare nella valutazione di merito sulla responsabilità o sulla gravità degli indizi.
- Elementi situazionali e circostanziali (osservazione della cessione in flagranza, comportamento dell'acquirente, notizie pregresse sul luogo di spaccio, appostamenti) possono legittimare l'arresto anche quando la quantità sequestrata sia esigua.
- Se il giudice di primo grado compie una valutazione di merito in sede di convalida, la decisione può essere annullata in sede di impugnazione; se la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria risulta già chiara, l'annullamento può essere disposto senza rinvio.
- La polizia giudiziaria dispone di una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti per l'arresto in flagranza; il sindacato giurisdizionale interviene solo per verificare l'assenza di eccessi o abusi di tale discrezionalità.
- La valutazione sulla gravità indiziaria e sulla applicabilità di misure coercitive è riservata ai successivi gradi/processi e non alla fase cautelare di convalida.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29068/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →