Cassazione Penale, Ordinanza n. 25605/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché, con atto depositato il 28/4/2026 e sottoscritto dall'imputata con autentica del difensore, è intervenuta rituale rinuncia al ricorso. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 29/10/2025 la Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione del GIP del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato l'imputata colpevole del delitto previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26. Nel ricorso per cassazione l'imputata contestava l'affermazione di responsabilità, deducendo un vizio di contestazione e di motivazione: le sentenze avrebbero descritto la condotta fraudolenta con riferimento al patrimonio immobiliare, ma poi avrebbero sviluppato l'argomentazione solo con riguardo al patrimonio mobiliare; del patrimonio immobiliare, inoltre, non vi sarebbe stato alcun reale cenno nella decisione, con conseguente asserita incongruenza tra contestazione e motivazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5
Disposizione incriminatrice richiamata quale base del delitto per cui vi è stata condanna nei gradi di merito.
l. 28 marzo 2019, n. 26
Norma di conversione del decreto-legge richiamato nella contestazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e sottoscritta dalla parte con autentica del difensore, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame dei motivi.
- Quando interviene valida rinuncia al ricorso, la Corte non valuta le censure di merito o di legittimità dedotte dalla parte ricorrente.
- L'inammissibilità per rinuncia comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.
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