Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18398/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna sostenendo: 1) nullità della sentenza di appello per violazione delle norme processuali (art. 178 co.1 lett. c) e art. 179 c.p.p.) a causa della mancata notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza camerale dal 12/03/2025 al 13/06/2025; 2) nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica all'imputato dell'avviso di udienza preliminare e censura della decisione che ha rigettato tale eccezione, poiché il giudice d'appello non avrebbe verificato l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il rinvio dell'udienza camerale non comporti violazione delle difese quando le parti hanno già depositato le conclusioni scritte e non hanno chiesto la discussione orale (giurisprudenza consolidata). Quanto al secondo motivo, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare risultava regolarmente notificato presso l'elezione di domicilio presso l'avv. Teresa Carrillo (notifica del 27/12/2016) e la successiva rinuncia al mandato del difensore non invalida automaticamente l'elezione di domicilio se non revocata espressamente. Inoltre il ricorrente non ha allegato fatti idonei a rendere credibile la mancata conoscenza del processo; incombe sull'imputato un onere di allegazione di circostanze di fatto che possano essere verificate. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa il 30/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p. comma 1 lett. c)

    Invocato dal ricorrente come norma processuale violata per la mancata notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza; la Corte ha ritenuto che, nelle ipotesi di udienza camerale con conclusioni già depositate e senza richiesta di trattazione orale, il mancato avviso di rinvio non costituisce lesione delle prerogative difensive.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato a sostegno della censura sulla correttezza delle notifiche e delle formalità processuali; la Corte ha ritenuto la notifica valida e la successiva rinuncia al mandato del difensore non sufficiente a provare l'assenza di conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 618 c.p.p.

    Citato dal ricorrente nella memoria per richiedere, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite; la Corte non ha accolto la richiesta poiché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e i nuovi motivi non hanno modificato la valutazione.

  • art. 624 c.p.

    Norma penalmente rilevante rispetto al capo b) dell'imputazione come riqualificata in appello; la Corte d'appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione.

  • art. 55 co. 9 D.L.vo 231/07 (oggi art. 493 ter c.p.)

    Norma relativa ai reati per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile (capo a) in continuazione); la Corte d'appello aveva confermato la condanna per i reati residui qualificati da tale norma.

Massime di principio

  • Il rinvio di un'udienza camerale non necessita di ulteriore comunicazione alle parti quando esse hanno già depositato conclusioni scritte e non hanno richiesto la trattazione orale; in tali casi non si configura una lesione delle prerogative difensive.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia mantiene efficacia anche dopo la rinuncia del difensore, salvo revoca espressa da parte dell'imputato; pertanto una notifica all'indirizzo eletto risulta valida fino a revoca.
  • In presenza di una notifica formalmente regolare, grava sull'imputato l'onere di allegare circostanze di fatto specifiche e verificabili che rendano credibile la mancata conoscenza del procedimento; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • Le nuove ragioni introdotte con memoria in Cassazione (soprattutto se tardive) non sono idonee a superare l'inammissibilità quando i motivi originari risultano manifestamente infondati.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato in sede di appello non impedisce la conferma di responsabilità per altri reati collegati: la Corte valuta separatamente prescrizione ed elementi di responsabilità per i reati residui.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.