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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11838/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsità ideologica o materiale commessa dal privato in atto pubblico ex art. 495 c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte di merito avesse errato nella valutazione della prova e nel recepire la responsabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancanza di una prova certa della colpevolezza, contestando il valore attribuito al riconoscimento fotografico effettuato da un teste di p.g.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non correlato alle ragioni della sentenza impugnata, oltre che meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva valorizzato una riconduzione fotografica del ricorrente effettuata dalle indagini preliminari e poi confermata in dibattimento, elemento liberamente apprezzabile dal giudice in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, essendo congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche con riferimento a indici personali e fattuali rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la condanna in appello

  • art. 620 c.p.p.

    non citato espressamente, ma la decisione termina con declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non sia specificamente correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, ovvero che si traduca in una mera riproposizione delle doglianze già respinte dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apodittico quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione puntuale, coerente e logicamente corretta sulla responsabilità dell'imputato e sulla valutazione delle prove.
  • Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari, se confermato dal teste in dibattimento, costituisce un elemento di fatto liberamente valutabile dal giudice; la sua attendibilità dipende dall'affidabilità del dichiarante e della deposizione resa.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui elementi personali e fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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