Cassazione Penale, Sentenza n. 27387/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.). Si contestava che la Corte territoriale non avrebbe dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare) ascritto al DORIA, analogamente a quanto fatto per la coimputata Monica DORIA. La difesa sosteneva, in particolare, che non si dovesse tener conto della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. (contestata all'imputato e ritenuta equivalente alle attenuanti generiche) ai fini del computo della prescrizione, e che, se anche si fosse tenuta in considerazione, l'aumento del termine di prescrizione avrebbe dovuto essere calcolato non sul termine minimo (sei anni) ma sul massimo edittale (due anni) della pena detentiva prevista per il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., è inammissibile impugnare l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione di singoli reati quando ciò non incida sulla legalità complessiva della pena concordata, la quale rispecchia la volontà delle parti e resta nei limiti edittali. Nel caso concreto la pena complessiva relativa ai reati indicati nel capo A era stata determinata in quattro mesi di reclusione quale aumento ex art. 81, comma 2, rispetto ai fatti indicati al capo C, per cui non sussisteva illegalità della sanzione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; riferita a disposizioni transitorie/straordinarie procedurali (ricorso/requisitoria durante emergenza sanitaria) e non decisiva sul merito.
Regola il concordato in appello (accordo sulle richieste della pena in appello). La Corte ha richiamato il principio che, nelle sentenze emanate all'esito del concordato ex art. 599-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare omissioni di declaratoria di estinzione per prescrizione che non incidono sulla legalità complessiva della pena concordata.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Individua le ipotesi di ricorso per cassazione per violazione della legge penale; è la norma invocata dal ricorrente per dedurre la violazione di legge nella determinazione della prescrizione.
Norma sulla recidiva, che può aumentare la pena applicabile. Nel ricorso la recidiva era rilevante ai fini del computo della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, ove la pena complessiva risultasse legale e nei limiti edittali, le questioni sulla recidiva non rendevano ammissibile il gravame.
Norma riferibile alle circostanze attenuanti (richiamata dal ricorrente in relazione al riconoscimento di attenuanti generiche); la questione attiene al loro peso e all'eventuale equivalenza con aggravanti nel calcolo della pena e della prescrizione.
art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare
Prevede il reato di bancarotta semplice (tra le fattispecie contestate). È il reato per il quale il ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Norma sul concorso di reati e sull'aumento della pena per il reato più grave; nella motivazione è richiamata in relazione al ragguaglio/potenziamento della pena che ha portato alla determinazione della misura complessiva (quattro mesi) e alla verifica della legalità della sanzione irrogata.
Consente la condanna al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso processualmente infondato o manifestamente inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a 3.000 euro.
Massime di principio
- Nei casi di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. le impugnazioni per cassazione sono ammesse solo per vizi che incidano sulla volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero, su contenuto difforme della pronuncia o su illegittimità della pena; non sono invece ammissibili censure su omissioni di declaratoria di estinzione per prescrizione che non alterino la legalità complessiva della pena concordata.
- Il calcolo della prescrizione deve considerare la pena effettivamente applicata e gli eventuali aumenti previsti dalla legge (es. recidiva), purché tali elementi siano materialmente rilevabili e incidano sulla determinazione della pena; tuttavia, se la pena complessiva resta nei limiti edittali e conforme all'accordo, la questione può risultare irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
- Quando la pena per specifici capi deriva da un aumento legittimo collegato ad altri fatti (es. aumento ex art. 81, comma 2), non si può automaticamente fondare un ricorso per cassazione sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di quei singoli capi se la sanzione complessiva è legale.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.).
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