Cassazione Penale, Sentenza n. 32106/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato colpevole dai giudici di merito del reato di usura continuata e aveva impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Con il primo motivo aveva denunciato la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione, lamentando il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire un file audiovisivo relativo a una conversazione del 2014 e assumere la testimonianza del fratello della persona offesa, prove dirette a dimostrare che i rapporti tra imputato e persona offesa riguardavano esclusivamente la compravendita di oggetti d'oro e non prestiti a interessi usurari. Con il secondo motivo aveva contestato la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, deducendo che la Corte d'appello si era basata genericamente sulle intercettazioni e che non erano stati identificati gli altri soggetti. Con il terzo motivo aveva denunciato la violazione delle norme sulla valutazione della prova e il vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, alle loro asserite contraddizioni e ai riscontri esterni, contestando in particolare il significato attribuito alle somme consegnate, alla mazza da baseball, agli appunti recanti la dicitura "INT", alle intercettazioni, alle testimonianze difensive e alla documentazione bancaria. Con il quarto motivo aveva censurato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenendo generica e illogica la motivazione e invocando, tra l'altro, l'incensuratezza e l'estraneità a contesti criminali. La memoria depositata l'8 giugno 2026 è stata ritenuta tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la prova audiovisiva presentava incertezze sull'epoca e sulle modalità di realizzazione, mentre la testimonianza non era prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado e non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che le sentenze di merito avevano esaminato numerosi elementi a sostegno della responsabilità, tra cui le dichiarazioni della persona offesa, la consegna monitorata di denaro, la mazza da baseball, gli appunti con somme e interessi e le intercettazioni. Il secondo motivo è stato rigettato: sebbene la motivazione della Corte d'appello avesse richiamato in modo non decisivo le conversazioni, la sentenza di primo grado indicava che, durante un pagamento, la persona offesa era stata fatta salire sull'autovettura dell'imputato, che era accompagnato da un altro soggetto. Tale circostanza integrava la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due soggetti agenti; l'identificazione del secondo soggetto non era necessaria. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e in parte generico. La Corte ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, purché sia adeguatamente verificata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, con valutazione più penetrante e rigorosa. Nel caso concreto la motivazione di merito è stata ritenuta immune da manifeste contraddizioni e adeguatamente supportata da riscontri, tra cui gli appunti contenenti la dicitura "INT" e la parola "interessi" per esteso. Il quarto motivo è stato anch'esso dichiarato manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche e la pena erano motivati dal grave disvalore dei fatti, dalla loro protrazione nel tempo, dalla supremazia psicologica esercitata sulla vittima, dall'assenza di elementi favorevoli e dalla pena base prossima al minimo edittale. La Corte ha escluso anche la violazione del ne bis in idem, poiché lo stesso elemento può incidere su diversi profili della valutazione sanzionatoria quando sia utilizzato sotto differenti aspetti.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla richiesta di ammissione di una prova decisiva, ritenuta non fondata nel caso concreto.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello presuppone, nel caso considerato, l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; il rigetto della richiesta è stato ritenuto legittimo perché la prova testimoniale non era sopravvenuta o scoperta dopo il primo grado e il materiale probatorio era sufficiente.
Richiamato con riferimento alla contestazione dell'aggravante delle più persone riunite.
La fattispecie di estorsione aggravata è richiamata nell'ambito della censura relativa all'aggravante delle più persone riunite, pur essendo la condanna riferita all'usura continuata.
La disposizione è richiamata in relazione all'aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite.
Le regole specifiche previste per le dichiarazioni provenienti da determinati soggetti non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; queste possono fondare da sole la responsabilità, previa verifica rigorosa della credibilità e dell'attendibilità.
Norma incriminatrice dell'usura, richiamata nella valutazione della responsabilità e della prova del rapporto usurario.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi adeguatamente elementi ritenuti prevalenti, anche uno solo, relativi alla gravità del fatto o alla personalità dell'imputato.
Ai fini delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena è sufficiente l'esame dell'elemento ritenuto prevalente; lo stesso elemento può essere valorizzato per distinti profili valutativi.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, la richiesta può essere rigettata quando la prova non sia sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, non sussista l'impossibilità di decidere allo stato degli atti e il compendio probatorio già acquisito consenta una compiuta valutazione della responsabilità.
- L'aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due soggetti agenti nel luogo e nel momento della violenza o della minaccia, così che la presenza di ciascuno contribuisca all'azione o rafforzi l'efficacia intimidatoria; non è necessaria l'identificazione del secondo soggetto quando la sua presenza e il suo ruolo risultino accertati.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto con valutazione particolarmente rigorosa; il riscontro esterno è opportuno, ma non sempre necessario, anche quando la persona offesa si sia costituita parte civile.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o vizi logici.
- Il giudice può valorizzare appunti, annotazioni e altri dati documentali come riscontri delle dichiarazioni della persona offesa quando il loro contenuto, valutato unitamente agli ulteriori elementi acquisiti, sia coerente con l'esistenza di rapporti usurari.
- Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice individui e motivi l'elemento ritenuto prevalente tra quelli relativi alla gravità del fatto, alle modalità della condotta o alla personalità dell'imputato; non è necessaria una disamina analitica di ogni elemento prospettato dalla difesa.
- Ai fini della commisurazione della pena, uno stesso dato può essere utilizzato sotto profili distinti per valutare diversi aspetti del trattamento sanzionatorio, senza violare il principio del ne bis in idem, purché non venga duplicata la medesima valutazione per lo stesso fine.
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