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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12984/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava per violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., lamentando che la Corte d'appello avesse applicato erroneamente la recidiva reiterata (aumento di pena di due terzi) ritenendo che egli fosse gravato, al momento della commissione del reato del 17/02/2020, da due sentenze definitive. Dal certificato del casellario giudiziale, invece, risultava che al 17/02/2020 era definitiva solo una sentenza (irrevocabile il 14/04/2018); gli altri precedenti divennero definitivi dopo la commissione del reato (decreto penale esecutivo 14/10/2021 e sentenza irrevocabile 07/11/2023). Di conseguenza, secondo il ricorrente, doveva applicarsi non la recidiva reiterata ma la recidiva specifica/infraquinquennale (aumento della metà ai sensi del combinato disposto del secondo e terzo comma dell'art. 99).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: richiamando le Sezioni Unite (sentenza Sabbatini, Sez. U. n. 32318/2023), ha stabilito che per applicare la recidiva reiterata è necessario che, al momento della consumazione del nuovo reato, l'imputato sia gravato da piu' sentenze definitive per reati anteriori. Nel caso concreto al 17/02/2020 risultava definitiva una sola sentenza (14/04/2018); gli altri precedenti sono divenuti definitivi successivamente. Ne consegue la mancata sussistenza del presupposto formale della recidiva reiterata e l'applicazione, invece, della recidiva specifica e infraquinquennale. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della recidiva e ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.: pene ricalcolate partendo dalla pena base (1 anno e 6 mesi di reclusione e €400,00 di multa), aumento della metà per la recidiva specifica (+9 mesi e €200,00), ulteriori aumenti per le aggravanti indicate dal giudice di merito (+6 mesi e €233,00), e diminuzione per il rito abbreviato, con risultato finale di 1 anno e 10 mesi di reclusione ed €555,00 di multa. La Corte ha inoltre rilevato un evidente errore materiale nella formulazione della sentenza di primo grado relativo all'indicazione della pena aumentata.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che la recidiva reiterata (quarto comma) richiede che, al momento della commissione del nuovo reato, l'imputato sia gravato da piu' sentenze definitive per reati anteriori; se al momento sussiste un solo precedente definitivo, trova applicazione la recidiva specifica/infraquinquennale (secondo e terzo comma) con aumento di pena della metà.

  • Sez. U. n. 32318 del 30/03/2023 (Sabbatini)

    La pronuncia delle Sezioni Unite è richiamata per il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice in una sentenza irrevocabile, ma è indispensabile che le condanne pregresse siano divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo reato.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando la materia è sufficientemente definita dagli atti, di annullare senza rinvio e di provvedere alla rideterminazione della pena; la norma è stata utilizzata per calcolare direttamente la nuova misura della pena dopo aver qualificato correttamente la recidiva.

Massime di principio

  • Per applicare la recidiva reiterata (art. 99, quarto comma) è necessario verificare che, al momento della commissione del reato, l'imputato sia già gravato da piu' sentenze definitive: condanne divenute definitive dopo la commissione non possono essere considerate.
  • Se al momento del nuovo reato esiste un solo precedente definitivo, deve essere valutata la recidiva specifica/infraquinquennale (aumento della metà ai sensi del combinato disposto degli artt. 99, 2° e 3° comma), non la recidiva reiterata.
  • È fondamentale esaminare con attenzione le date riportate nel certificato del casellario giudiziale (data del reato, data di irrevocabilità delle sentenze, data di esecutività dei decreti penali) per determinare correttamente l'applicabilità della recidiva.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando gli elementi per il nuovo calcolo sono chiaramente desumibili dagli atti (art. 620 c.p.p.), evitando un ulteriore giudizio di merito.
  • Errori materiali o di conteggio nella motivazione o nella formulazione della pena vanno corretti: la coerenza aritmetica delle aumentazioni e delle diminuzioni (es. per il rito abbreviato) deve essere verificata e rettificata se necessario.

Testo integrale

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