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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12782 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Simulazione di un contratto - Deduzione - Ammissibilità - Preventivo giudizio di simulazione - Necessità - Esclusione - Potere del giudice tributario di accertamento incidentale della simulazione - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2000, riguardante IVA e IRAP, contestando la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva confermato il rigetto del ricorso già pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona. Con il primo motivo sosteneva che il giudice tributario non potesse accertare la simulazione del contratto di soccida, questione riservata al giudice ordinario. Con il secondo contestava la pretesa di fatturare l’IVA sulla cessione di latte, invocando il regime speciale IVA per i produttori agricoli e le relative percentuali di compensazione. La controversia riguardava la cessione di un ingente quantitativo di latte alla società C. S.p.A. senza le corrispondenti fatture; secondo i giudici di merito, la soccida era simulata o comunque utilizzata per eludere le regole sulle quote latte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato infondata l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate di improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della sentenza, poiché agli atti era presente una copia autentica e conforme. Ha rigettato il primo motivo, riconoscendo all’Amministrazione il potere di accertare la simulazione rilevante ai fini fiscali senza un preventivo giudizio civile e al giudice tributario quello di verificarla incidentalmente. Ha rigettato anche il secondo motivo: il produttore agricolo perde il beneficio della detrazione forfetaria dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 se non fattura e registra le operazioni; inoltre, il regime speciale non impedisce l’applicazione della disciplina IVA alle operazioni inesistenti o alla fattispecie elusiva contestata. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito. La decisione impugnata della CTR, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’accertamento, è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7

    In tema di accertamento della imposta sul valore aggiunto, l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione relativa (inerente al prezzo di vendita di un bene) in grado di pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare "incidenter tantum", attraverso l'interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria.

    Il giudice tributario può accertare incidentalmente la simulazione nella misura necessaria a decidere sulla legittimità della pretesa fiscale; non è necessario che la simulazione sia prima dichiarata in un autonomo giudizio civile.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 34

    In tema di IVA, il produttore agricolo perde il diritto a beneficiare della speciale detrazione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 (il quale consente una detrazione pari all'imposta astrattamente dovuta, rendendo così "neutre" le cessioni di prodotti) ove le operazioni soggette ad IVA non vengano debitamente fatturate e registrate.

    Il regime speciale agricolo e la detrazione forfetaria presuppongono che le operazioni imponibili siano correttamente fatturate e registrate; in caso contrario il produttore non può invocare il beneficio.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 21

    la disposizione di cui all'art. 21 della legge d'imposta ( D.P.R. n. 633 del 1972 ) - secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere considerato "fuori conto", e la relativa obbligazione, conseguentemente, "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione (tra IVA "a valle" ed IVA "a monte") che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 D.P.R. citato.

    L’IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti costituisce un’obbligazione autonoma, estranea al normale meccanismo di detrazione e compensazione; perciò prevale anche su regimi speciali o agevolativi, incluso quello agricolo.

Massime di principio

  • L’Amministrazione finanziaria può contestare in sede di accertamento una simulazione negoziale che incida sulla corretta determinazione del tributo, senza dover prima promuovere un giudizio civile.
  • Nel giudizio tributario la simulazione può essere verificata incidentalmente, limitatamente a quanto occorre per stabilire se la pretesa fiscale sia legittima.
  • I benefici del regime IVA speciale per i produttori agricoli richiedono il rispetto degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili.
  • Un regime IVA speciale o agevolativo non neutralizza l’obbligo relativo a fatture per operazioni inesistenti, che resta autonomo rispetto al meccanismo ordinario delle detrazioni.

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