Cassazione Penale, Sentenza n. 30203/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condannato)
La controversia
Nel procedimento di sorveglianza relativo alla liberazione anticipata di un condannato, il Magistrato di sorveglianza aveva accolto l'istanza riconoscendo una detrazione di pena di 270 giorni. Il Pubblico Ministero aveva reclamato chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione della decisione. Il Tribunale di sorveglianza aveva però dichiarato non doversi procedere sulla richiesta di sospensione, ritenendo che, in mancanza di una previsione derogatoria, l'esecuzione del provvedimento fosse sospesa ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo invece l'immediata esecutività dell'ordinanza che concede la liberazione anticipata: ha richiamato l'art. 588, comma 2, c.p.p. per escludere l'effetto sospensivo delle impugnazioni in materia di libertà personale; l'art. 69-bis, comma 5, ord. pen., osservando che rinvia ai commi 5 e 6 dell'art. 30-bis ord. pen. e non al comma 7, che prevede espressamente la sospensione dell'esecuzione del permesso; e l'art. 127, comma 8, c.p.p., richiamato dall'art. 69-bis ord. pen., secondo cui l'impugnazione avverso i provvedimenti camerali non ne sospende l'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che nel procedimento di sorveglianza, applicandosi le regole dell'esecuzione, opera il principio generale dell'immediata esecutività della decisione, ma ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse comunque non autonomamente impugnabile, poiché di natura non decisoria ma meramente interlocutoria. Di conseguenza, il ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza aveva negato la sospensione dell'esecuzione della propria ordinanza di liberazione anticipata è stato dichiarato non consentito. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'impugnazione, senza intervenire sul merito del beneficio già concesso.
Norme richiamate
La difesa del provvedimento impugnato aveva ritenuto che la sospensione dell'esecuzione discendesse dal comma 1; la Corte ha invece osservato che, in materia di libertà personale, l'impugnazione non ha effetto sospensivo e che il richiamo normativo non consente di affermare la sospensione automatica del provvedimento di liberazione anticipata.
La comunicazione del provvedimento di concessione, diniego o revoca della liberazione anticipata all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione è funzionale all'aggiornamento dell'ordine di esecuzione e ai conseguenti adempimenti esecutivi; ciò conferma l'immediata rilevanza esecutiva della decisione.
Il procedimento di reclamo in materia di liberazione anticipata ha natura di mezzo di impugnazione, ma il rinvio contenuto nel comma 5 riguarda i commi 5 e 6 dell'art. 30-bis ord. pen., non il comma 7 che disciplina espressamente la sospensione dell'esecuzione del permesso; perciò non si può desumere un generale effetto sospensivo del reclamo.
comma 5; comma 6; comma 7
Il rinvio dell'art. 69-bis ord. pen. concerne solo i commi 5 e 6 e non il comma 7, che invece prevede in modo espresso la sospensione dell'esecuzione del permesso durante il reclamo; tale omissione normativa è significativa e impedisce di estendere per analogia l'effetto sospensivo alla liberazione anticipata.
L'impugnazione contro i provvedimenti camerali non ne sospende l'esecuzione; la Corte richiama tale regola come indice della immediata esecutività dei provvedimenti adottati in camera di consiglio.
È richiamato in via comparativa come esempio di previsione espressa di sospensione dell'esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza in pendenza dell'opposizione; la sua presenza conferma che, in mancanza di analoga previsione nell'art. 69-bis ord. pen., non può riconoscersi un automatico effetto sospensivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza vige, come regola generale, l'immediata esecutività della decisione, salvo che la legge preveda espressamente un effetto sospensivo dell'impugnazione.
- L'effetto sospensivo dell'impugnazione non può essere desunto in via interpretativa quando la disciplina speciale omette un richiamo espresso a una norma che lo prevede per casi analoghi.
- Il reclamo avverso il provvedimento in materia di liberazione anticipata è un mezzo di impugnazione, ma la sua proposizione non sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento se la legge non lo stabilisce.
- Un provvedimento del tribunale di sorveglianza che neghi la sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza, quando non sia previsto dalla legge un autonomo rimedio contro di esso, ha natura interlocutoria e non è autonomamente impugnabile per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso discende, in questi casi, dall'assenza di previsione legale dell'impugnabilità autonoma, non da un accertamento sulla correttezza del merito della decisione sul beneficio.
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