Sentenza del 25/01/2019 n. 2137 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2002, contestando l'omesso versamento e l'omessa comunicazione riguardanti un terreno di sua proprietà. In particolare, ha dedotto la decadenza dell'ente dai termini di accertamento, il difetto di motivazione dell'avviso, la violazione dello Statuto del contribuente e del D.Lgs. n. 504 del 1992, nonché l'avvenuto pagamento dell'imposta. In Cassazione ha censurato la sentenza della CTR per omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale e per motivazione apparente. Ha inoltre contestato l'applicazione del termine quinquennale previsto per l'omessa dichiarazione, sostenendo che dovesse applicarsi quello triennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, rilevando che la CTR non aveva esaminato diverse eccezioni della società e aveva motivato solo apparentemente il rigetto della censura relativa al difetto di motivazione dell'avviso. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. È stato invece rigettato il motivo relativo al termine di accertamento: l'omessa dichiarazione ICI costituisce una violazione autonoma per ciascun anno finché la dichiarazione non viene presentata, anche se il Comune conosceva già di fatto l'esistenza dell'immobile. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
Obbligo di denunciare il possesso o dichiarare le variazioni degli immobili rilevanti ai fini dell'imposta.
L'obbligo dichiarativo permane finché la denuncia non viene presentata e non può essere sostituito dalla semplice conoscenza di fatto dell'immobile da parte del Comune.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
Termine quinquennale per l'accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
L'omessa dichiarazione, anche reiterata per annualità successive, consente l'applicazione del termine quinquennale di accertamento.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1
Sanzionabilità dell'omessa dichiarazione.
L'omissione della dichiarazione integra una violazione autonoma per ciascun anno d'imposta.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Criteri per la determinazione del valore degli immobili.
La corretta determinazione della base imponibile deve tenere conto dei parametri previsti dalla norma; la questione, però, non è stata esaminata dalla Cassazione perché assorbita.
Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
L'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere concretamente i presupposti e i criteri della pretesa e di esercitare pienamente la difesa.
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; l'omissione determina la nullità della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
Indicazione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Una motivazione meramente apparente, fondata su affermazioni astratte e non riferite alle contestazioni concrete, equivale a mancanza di motivazione e comporta la nullità della sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza non esamina specifiche domande o eccezioni ritualmente riproposte in appello, può essere impugnata per omessa pronuncia e deve essere cassata con rinvio.
- La motivazione giudiziale non può limitarsi a richiamare principi generali: deve confrontarsi con i fatti e con le contestazioni concrete formulate dalle parti.
- In materia di obblighi dichiarativi tributari, la conoscenza informale o acquisita aliunde dell'immobile da parte dell'ente non sostituisce la dichiarazione prevista dalla legge.
- L'omessa dichiarazione può costituire una violazione autonoma per ogni annualità, con applicazione del termine di accertamento previsto per tale omissione.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito: il giudice di rinvio dovrà esaminare le questioni rimaste ignorate, compresa la motivazione dell'avviso, i criteri di valorizzazione dell'immobile e l'eventuale pagamento dell'imposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 gen 2019Sentenza del 25/01/2019 n. 110 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 25 gen 2019Sentenza del 25/01/2019 n. 125 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 gen 2019Sentenza del 25/01/2019 n. 126 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 gen 2019Sentenza del 25/01/2019 n. 181 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 25 gen 2019Sentenza del 25/01/2019 n. 188 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 25 gen 2019Sentenza del 25/01/2019 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →