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Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 110 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva modificato la categoria catastale del bene da E/3 a D/8, lasciando invariata la rendita catastale. L'Ufficio sosteneva che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 1142 del 1949, la categoria E/3 fosse riservata a immobili caratterizzati da estrema precarietà, assenza di permanenza continuativa e scarsa diffusione sul territorio. La società contestava tale riclassificazione, sostenendo che il bene fosse un parcheggio pubblico realizzato per specifiche esigenze pubbliche e soggetto a una convenzione comunale per la cessione in uso pubblico.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. In appello, la Commissione ha ritenuto corretta la decisione di primo grado e ha rigettato l'impugnazione dell'Agenzia. Il Collegio ha distinto la categoria E/3, relativa a costruzioni e fabbricati realizzati per speciali esigenze pubbliche, dalla categoria D/8, relativa a fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Poiché il bene era un parcheggio pubblico posto sulla copertura di un fabbricato commerciale ed era destinato all'uso pubblico in forza di una convenzione con il Comune, la classificazione E/3 è stata ritenuta corretta. Le spese di lite sono state compensate in entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, articolo 8, comma 2

    Per inquadrare correttamente le categorie catastali identificate con la lettera E doveva farsi riferimento a quei beni caratterizzati da estrema precarietà della struttura, assenza di una permanenza continuativa nel luogo in cui erano installati e scarsa diffusione sul territorio.

    La Commissione non ha ritenuto sufficiente valorizzare astrattamente tali caratteristiche, ma ha considerato la concreta destinazione del bene e la sua funzione pubblica, riconoscendo la pertinenza della categoria E/3.

  • Categorie catastali E/3 e D/8

    Nell'ambito della categoria catastale E/3 devono ricomprendersi le costruzioni ed i fabbricati realizzati per speciali esigenze pubbliche; nella categoria D/8 devono ricomprendersi i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

    La distinzione dipende dalla funzione concreta dell'immobile: prevale la categoria E/3 quando il bene è destinato a un'esigenza pubblica, mentre la categoria D/8 richiede una prevalente destinazione commerciale strutturale.

Massime di principio

  • La classificazione catastale deve essere determinata considerando la destinazione concreta e funzionale del bene, non soltanto la sua collocazione fisica o il collegamento con un fabbricato commerciale.
  • La destinazione urbanistica ed edilizia può costituire un elemento rilevante per interpretare correttamente la categoria catastale, soprattutto quando il bene è vincolato o destinato all'uso pubblico.
  • Un'area o una struttura situata all'interno o sulla copertura di un immobile commerciale non è automaticamente classificabile in D/8: occorre verificare se svolga una funzione commerciale autonoma oppure una specifica funzione pubblica.
  • Convenzioni con il Comune, obblighi di cessione o disponibilità all'uso pubblico e altri vincoli pubblicistici possono dimostrare che la funzione prevalente del bene è pubblica.
  • Nel confronto tra categorie catastali, è necessario valutare la destinazione prevalente, la concreta utilizzabilità dell'immobile e la possibilità di destinarlo diversamente senza radicali trasformazioni.
  • La motivazione dell'avviso catastale deve consentire di comprendere le ragioni della riclassificazione; tuttavia, anche quando la motivazione è ritenuta sufficiente, la classificazione può essere annullata se non corrisponde alla concreta natura e destinazione del bene.

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