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Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Transfer pricing - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava, ai fini del transfer pricing per l'anno 2010, la politica di sconti applicata dalla società italiana alla consociata tedesca, ritenendo che tali sconti determinassero una remunerazione eccessiva della consociata e una sottoremunerazione della società italiana. L'Ufficio aveva disconosciuto il metodo CUP utilizzato dalla contribuente e applicato il metodo TNMM, basandosi su un campione di 132 imprese operanti sul mercato tedesco e su un presunto scostamento anomalo del margine ROS della consociata. La contribuente sosteneva invece che la consociata tedesca svolgesse funzioni rilevanti e assumesse rischi significativi, che il metodo CUP fosse adeguato e che i comparables utilizzati dall'Ufficio non fossero omogenei per prodotti, attività, codici e annualità.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato integralmente la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse dimostrato l'esistenza di transazioni infragruppo caratterizzate da evidenti scostamenti rispetto a operazioni analoghe svolte in condizioni di libera concorrenza. La contribuente, invece, è stata ritenuta aver assolto al proprio onere probatorio, documentando funzioni, organigramma e attività della consociata tedesca e giustificando l'applicazione del metodo CUP. È stato inoltre rilevato che i comparables dell'Ufficio riguardavano imprese operanti con prodotti o attività differenti, codici attività diversi e annualità non coincidenti con il 2010. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    La sentenza applica il principio della vicinanza della prova: l'Amministrazione deve dimostrare i presupposti della rettifica e l'esistenza di uno scostamento rispetto a condizioni di libera concorrenza; il contribuente deve poi dimostrare la normalità dei valori applicati e la correttezza delle proprie operazioni.

  • Art. 9, comma 3, del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

    Le transazioni infragruppo devono essere valutate in rapporto al valore normale di mercato, verificando se i prezzi siano coerenti con quelli applicati tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili.

  • Art. 110 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    È la disposizione richiamata dall'accertamento in materia di prezzi di trasferimento e consente di verificare la corretta valorizzazione fiscale delle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Massime di principio

  • In una controversia di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria non può fondare la rettifica su un semplice scostamento dai margini ritenuti ordinari: deve individuare e dimostrare operazioni comparabili e condizioni di mercato che evidenzino una concreta anomalia.
  • La selezione dei comparables deve essere coerente con prodotti, funzioni svolte, rischi assunti, mercati, codici di attività e periodo d'imposta oggetto di verifica. Comparables non omogenei o riferiti ad annualità lontane possono risultare inidonei.
  • Il metodo di determinazione dei prezzi scelto dal contribuente non può essere sostituito automaticamente con un metodo ritenuto più conveniente dall'Ufficio: occorre spiegare, con motivazione analitica, perché il metodo alternativo sia più affidabile nel caso concreto.
  • La documentazione relativa a funzioni, rischi, responsabilità, clientela, progetti, gare e servizi svolti dalla consociata è essenziale per dimostrare che sconti o margini diversi siano giustificati da effettive attività economiche.
  • L'onere probatorio è ripartito: l'Amministrazione deve provare l'anomalia del prezzo infragruppo rispetto al mercato indipendente, mentre il contribuente deve fornire elementi concreti a sostegno della normalità dei valori applicati.
  • La presenza di soci o operatori indipendenti, insieme alla concreta operatività della consociata, può costituire un elemento utile per sostenere che le condizioni economiche non siano meramente artificiose o finalizzate a spostare utili.

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