Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 188 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRPEF - Inadempimento contrattuale - Indennità - Tassazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva qualificato come reddito diverso, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del TUIR, la somma di 100.000 euro percepita nel 2011 quale penale o risarcimento conseguente alla risoluzione di due contratti preliminari o di compravendita immobiliare. Secondo il ricorrente, la somma avrebbe avuto natura esclusivamente risarcitoria per danno emergente e, quindi, non sarebbe stata imponibile. L'Agenzia ha sostenuto invece che la penale comprende anche una componente risarcitoria per lucro cessante, sostitutiva del reddito che sarebbe derivato dall'operazione immobiliare rimasta ineseguita.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo imponibile la penale. In base all'art. 6, comma 2, del TUIR, le indennità risarcitorie relative alla perdita di diritti sono assoggettate a tassazione nella stessa categoria del reddito perduto. La penale può comprendere sia il ristoro del danno emergente, sia il risarcimento del mancato guadagno; quest'ultima componente è imponibile perché sostituisce il reddito che sarebbe stato prodotto dalla prestazione principale. Poiché la cessione dell'immobile avrebbe costituito un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, del TUIR, anche la penale è stata ritenuta soggetta a imposizione diretta. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, TUIR n. 917/1986

    Sono considerati redditi della stessa categoria di quelli perduti le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di diritti.

    Le somme risarcitorie non sono automaticamente escluse dalla tassazione. Quando sostituiscono un reddito perduto, assumono la stessa natura fiscale del reddito cui si riferiscono e sono imponibili nella relativa categoria.

  • Art. 67, comma 1, TUIR n. 917/1986

    La cessione immobiliare prospettata avrebbe generato un reddito diverso; di conseguenza, la penale percepita per l'inadempimento e la mancata realizzazione dell'operazione è stata considerata imponibile come reddito sostitutivo.

  • Cassazione n. 11307/2016

    La clausola penale può contenere una componente riferibile al danno emergente e una componente riferibile al lucro cessante. Quest'ultima è assimilata al reddito e assoggettata a imposizione diretta quando sostituisce il reddito non conseguito per l'inadempimento contrattuale.

Massime di principio

  • La qualificazione civilistica di una somma come penale o risarcimento non è sufficiente, da sola, a escluderne la tassazione.
  • Occorre distinguere tra danno emergente, normalmente diretto a reintegrare una perdita patrimoniale, e lucro cessante, che sostituisce un reddito non conseguito.
  • La componente della penale che sostituisce un reddito perduto è imponibile nella stessa categoria fiscale del reddito che avrebbe prodotto l'operazione originaria.
  • Per valutare la tassabilità di un'indennità occorre verificare quale prestazione o diritto sia stato sostituito e se tale prestazione avrebbe generato reddito imponibile.
  • In presenza di un inadempimento contrattuale, la penale può essere parzialmente imponibile anche se il contratto o l'accordo di risoluzione la definisce genericamente come risarcimento del danno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.