Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 125 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Beni allo "stato estero" - "Sdoganamento" ad insaputa del contribuente - Ammissibilità di vendita non soggetta ad imposta - Buona fede del contribuente - Ammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società, relativamente al periodo d'imposta 2011, diversi rilievi fiscali: indebita deduzione di costi e ammortamenti, errata valorizzazione delle rimanenze di magazzino, cessioni senza fattura, vendite a stock non contabilizzate e omessa applicazione dell'IVA. Il motivo principale riguardava la vendita in Italia di merci importate da Taiwan senza applicazione dell'IVA, fatturate come beni ancora allo "stato estero" ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. 633/1972. Secondo l'Ufficio, al momento delle vendite le merci erano già state sdoganate e quindi l'IVA era dovuta. La società sosteneva invece che lo sdoganamento fosse stato effettuato da soggetti non autorizzati, senza la sua conoscenza, e che essa avesse agito in buona fede. Contestava inoltre la presunzione di vendite a prezzo ordinario applicata dall'Ufficio per le vendite a stock.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando sia l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale della contribuente, con compensazione delle spese. È stata confermata l'annullamento dei rilievi relativi alle vendite senza IVA di beni ritenuti ancora allo stato estero e alle vendite a stock. La Commissione ha ritenuto che, pur essendo pacifico lo sdoganamento antecedente alle vendite, non fosse dimostrata la mala fede della società, poiché lo sdoganamento risultava effettuato da terzi e la contribuente non aveva ricevuto la documentazione doganale originale. Inoltre, non era stato accertato chi avesse assolto l'IVA all'importazione. Sono invece rimasti definitivi o confermati gli altri rilievi non adeguatamente contestati, inclusi quelli relativi a costi, ammortamenti, rimanenze e cessioni senza fattura. La rettifica delle rimanenze non è stata ritenuta fiscalmente neutra, perché le rimanenze finali e le esistenze iniziali incidono sul reddito imponibile delle diverse annualità.

Norme richiamate

  • Art. 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972

    Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale

    La norma consente di non applicare l'IVA alle cessioni di beni che, al momento della vendita, si trovano ancora allo stato estero, in transito o in deposito doganale. Il regime è stato qualificato dalla Commissione come regime ordinario per i beni non ancora sdoganati, non come una mera agevolazione.

  • Art. 21, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972

    Le fatture relative alle operazioni non soggette devono riportare l'annotazione prevista dalla norma, coerentemente con la qualificazione della cessione come effettuata su beni ancora allo stato estero.

  • Art. 92 T.U.I.R.

    Riconosce la validità di diversi criteri per la determinazione del valore delle rimanenze, tra cui il metodo LIFO, purché correttamente applicati.

  • Art. 2426 Codice Civile

    Impone la valutazione delle rimanenze al costo di acquisto, comprensivo del prezzo effettivamente pagato e degli oneri accessori.

  • Art. 1 D.P.R. 441/1997

    Disciplina la presunzione di cessione dei beni risultanti dalla contabilità o dalla documentazione fiscale, ma non autorizza automaticamente a presumere che le vendite siano avvenute a prezzo ordinario.

  • Art. 2, comma 5, D.P.R. 441/1997

    È stato invocato dall'Ufficio in relazione alle vendite a stock, ma la Commissione ha ritenuto non dimostrata la presunzione di vendita a prezzo ordinario sulla base della documentazione disponibile.

  • Cassazione, sentenza n. 8828/2012

    Chi invoca un regime fiscale agevolato o speciale deve provare la sussistenza dei relativi presupposti.

  • Cassazione, sentenze nn. 26182/2014 e 8636/2012

    Il contribuente che applica un regime fiscale speciale deve verificare con diligenza sostanziale, e non mediante un semplice controllo formale, l'esistenza dei presupposti. La Commissione ha tuttavia ritenuto tali precedenti non pienamente pertinenti, poiché la non imponibilità dei beni ancora allo stato estero costituisce regime ordinario e, nel caso concreto, era stata prospettata la buona fede della contribuente.

Massime di principio

  • La vendita senza IVA come cessione di beni allo stato estero è ammissibile se, al momento della cessione, i beni non risultano ancora sdoganati; l'effettiva situazione doganale deve essere valutata con riferimento alla data della vendita e non soltanto alla successiva ricostruzione documentale.
  • Se lo sdoganamento è stato effettuato da terzi non autorizzati e senza conoscenza del cedente, l'Amministrazione non può presumere automaticamente la mala fede del contribuente: deve dimostrare la sua consapevolezza o la sua partecipazione all'irregolarità.
  • La buona fede può assumere rilievo quando il contribuente non dispone della documentazione doganale originale, non ha effettuato lo sdoganamento e non è chiarito chi abbia assolto l'IVA all'importazione.
  • Chi applica il regime dei beni allo stato estero deve comunque conservare e produrre elementi idonei a dimostrare la posizione doganale dei beni e la correttezza della fatturazione.
  • Gli errori nella valorizzazione delle rimanenze non sono necessariamente fiscalmente neutri: le rimanenze finali aumentano i componenti positivi, mentre le esistenze iniziali incidono come componenti negativi e possono alterare il reddito imponibile tra annualità diverse.
  • La presunzione di cessione non consente di presumere automaticamente che i beni siano stati venduti a prezzo ordinario, soprattutto quando esistono fatture, pagamenti e documenti di trasporto analitici e coerenti con le vendite a stock.
  • I rilievi fiscali non contestati specificamente o sostanzialmente ammessi dal contribuente possono diventare definitivi, anche se la parte sostiene che l'errore non abbia prodotto un danno erariale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.