Sentenza del 25/01/2019 n. 126 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Acquisto della prima casa - Mancato trasferimento residenza entro 18 mesi - Decadenza - Eventi non imputabili al contribuente - Imprevedibilità e inevitabilità - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva acquistato l'immobile l'8 febbraio 2012 usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma non aveva trasferito la residenza nel Comune di Rignano sull'Arno entro il termine di diciotto mesi. Sosteneva che il mancato trasferimento fosse giustificato dall'inabitabilità dell'immobile, consegnato senza gli scarichi dei bagni e con una caldaia non funzionante, sostituita soltanto nell'aprile 2014. L'Agenzia delle Entrate contestava che tali circostanze non costituissero un evento oggettivamente imprevedibile, inevitabile e non imputabile, idoneo a escludere la decadenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo i lavori una causa di forza maggiore. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il ritardo nell'esecuzione di lavori modesti, quali l'installazione della caldaia e il completamento degli scarichi dei bagni, non fosse un evento anormale, imprevedibile e inevitabile. La sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso della contribuente è stato rigettato ed è stata confermata la pretesa fiscale, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997
La forza maggiore opera come causa di esonero dalla responsabilità quando il contribuente sia stato costretto a violare l'obbligo tributario da un evento esterno, imprevedibile, inevitabile e non imputabile, nonostante l'adozione di tutte le cautele ragionevoli.
Disciplina delle agevolazioni fiscali prima casa
Obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto.
Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dai benefici, salvo che il contribuente dimostri un impedimento qualificato da non imputabilità, necessità, imprevedibilità e inevitabilità.
Cass. civ., sez. VI-T, 19 gennaio 2016, n. 864
L'inutilizzabilità dell'immobile per mancata ultimazione dei lavori o per assenza dei titoli abilitativi può rilevare come forza maggiore soltanto se l'impedimento presenta concretamente i requisiti di non imputabilità, necessità e imprevedibilità.
Corte di Giustizia, causa C-314/06
La forza maggiore richiede un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee al soggetto, e un elemento soggettivo, consistente nell'adozione di misure appropriate senza sacrifici eccessivi.
Corte di Giustizia, causa C-195/91
Sono rilevanti soltanto circostanze anormali e imprevedibili le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'adozione di tutte le precauzioni del caso.
Massime di principio
- Il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza ai fini dell'agevolazione prima casa è normalmente rigoroso.
- La forza maggiore non coincide con una semplice difficoltà, un ritardo contrattuale o l'incompleta esecuzione di lavori ordinari: l'impedimento deve essere eccezionale, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- L'inabitabilità dell'immobile può giustificare il mancato trasferimento solo se deriva da circostanze realmente straordinarie e se il contribuente dimostra di non aver potuto superare l'impedimento con interventi ragionevoli.
- Il contribuente deve documentare tempestivamente l'impedimento, le iniziative adottate per eliminarlo e l'effettiva impossibilità di trasferire la residenza entro il termine.
- Quando i lavori necessari sono di modesta entità o possono essere eseguiti autonomamente o tramite soluzioni alternative, è probabile che i giudici escludano la forza maggiore e confermino la decadenza dall'agevolazione.
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