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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24045/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da provvedimenti amministrativi che avevano autorizzato la demolizione e ricostruzione di un immobile sito in Bologna. I proprietari frontisti avevano impugnato tali provvedimenti davanti al TAR Emilia-Romagna, ottenendo l'annullamento degli atti con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Successivamente il Comune ha proposto al TAR un ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. per ottenere chiarimenti sulla portata del comando contenuto nella sentenza di annullamento e sulle modalità di riesercizio del potere amministrativo in sede di riesame. I frontisti hanno quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Cassazione, sostenendo che il ricorso per chiarimenti fosse inammissibile perché, a loro dire, non volto a chiarire il giudicato ma a ottenere dal giudice amministrativo una sostanziale integrazione o sostituzione delle scelte amministrative rimaste riservate alla discrezionalità della PA; secondo i ricorrenti, tale iniziativa avrebbe integrato un difetto assoluto di giurisdizione denunciabile ex art. 41 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione. Ha ritenuto che la doglianza non riguardasse un difetto assoluto di giurisdizione, perché nel sistema esiste una norma che astrattamente consente il ricorso per chiarimenti al giudice amministrativo. La censura dei ricorrenti, in realtà, atteneva alla correttezza dell'uso concreto di quello strumento e alla legittimità dell'esercizio del potere giurisdizionale nel caso specifico, profilo che non integra questione di giurisdizione. La Corte ha inoltre ricordato che il rimedio ex art. 112, comma 5, c.p.a. serve a chiarire la portata del giudicato e non a introdurre nuove domande o a modificare le statuizioni; ha anche osservato che tale rimedio è, in linea generale, riferibile alla parte soccombente, mentre la parte vittoriosa dispone degli ordinari strumenti di ottemperanza in caso di mancata o non corretta esecuzione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti; nessuna pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    consente alla parte interessata di chiedere al giudice amministrativo precisazioni sulla portata del decisum e sulle concrete modalità di esecuzione, ma non di ottenere una revisione o integrazione sostanziale delle decisioni rese.

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    non è utilizzabile quando la censura investe soltanto la legittimità dell'esercizio del potere giurisdizionale nel caso concreto e non un vero difetto assoluto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il difetto assoluto di giurisdizione ricorre solo quando l'ordinamento non preveda alcuna norma astrattamente idonea a tutelare l'interesse fatto valere, sicché nessun giudice possa conoscere della domanda; le contestazioni sull'idoneità della norma a proteggere il concreto interesse dedotto attengono invece al merito o alla correttezza dell'esercizio della giurisdizione.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile per contestare l'uso improprio, nel caso concreto, di uno strumento processuale astrattamente previsto dall'ordinamento: in tale ipotesi la questione riguarda i limiti interni o la legittimità dell'esercizio del potere giurisdizionale, non la sua esistenza.
  • Il ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. ha natura di richiesta di chiarimenti sul contenuto del giudicato o sulle modalità di esecuzione e non può essere utilizzato per introdurre nuove censure, modificare il decisum o sollecitare il giudice amministrativo a sostituirsi all'amministrazione nelle scelte discrezionali.
  • In tema di esecuzione del giudicato amministrativo, la parte vittoriosa non ha interesse a chiedere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza e, in caso di mancata o non conforme esecuzione, deve utilizzare i rimedi propri dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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