Cassazione Penale, Sentenza n. 11490/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di estradizione sostenendo che nel giudizio di appello albanese si è verificata una riforma in peius della sentenza di primo grado pronunciata in rito abbreviato senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Denuncia violazione degli artt. 706, 705, comma 2 lett. a), b), c) e 603, comma 3-bis c.p.p. e degli artt. 6 par. 1 e 2 CEDU, in quanto la Corte d'appello albanese avrebbe ritenuto provati i reati anche sulla base di testimonianze di persone favorite (e di intercettazioni) senza procedere alla loro audizione in sede di appello; inoltre lamenta problemi nell'assistenza tecnica (era contumace in appello e il difensore d'ufficio è intervenuto solo dopo la definizione del grado).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di appello albanese si sia legittimamente basato sulle prove acquisite nel primo grado, dato che il processo di primo grado era stato celebrato con rito abbreviato 'secco' richiesto dall'imputato e che, in tale contesto, non operava l'obbligo generale di rinnovare le dichiarazioni testimoniali in appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU (sent. Di Martino e Molinari, 25/03/2021) che può escludere l'obbligo di rinnovazione quando l'imputato, con il rito abbreviato, ha accettato di difendersi sugli atti. Ha inoltre osservato che la successiva modifica normativa (art. 603 c.3-bis modificato dal d.lgs. n.150/2022 e norme di conversione) conferma quel principio ma si applica dal 30/12/2022 e comunque non incide retroattivamente sulla valutazione dell'estradizione richiesta nel luglio 2022. Per questi motivi l'estradizione è stata ritenuta ammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura penale (Italia), art. 706
Richiamato come norma di riferimento per il procedimento estradizionale; la Corte ha esaminato le condizioni dell'estradizione alla luce delle garanzie processuali
Codice di procedura penale (Italia), art. 705, comma 2, lett. a), b), c)
Richiamato come parametro per valutare le ragioni ostative all'estradizione connesse a violazioni di diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che non ricorressero tali ostacoli nel caso concreto
Codice di procedura penale (Italia), art. 603, comma 3-bis
Trattato rispetto al principio che impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in presenza di riforma in peius basata su valutazione di prove dichiarative; la Corte ha ritenuto che, nel rito abbreviato 'secco' senza integrazione probatoria officiosa, tale obbligo non operi
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 6 (par.1, par.2 e par.3 lett. d)
Il parametro convenzionale utilizzato per verificare il rispetto del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza CEDU, non si sia verificata violazione nel caso in cui l'imputato abbia scelto il rito abbreviato e si sia difeso sugli atti del fascicolo
Codice penale albanese, artt. 333 a/2, 28/5, 298/3 e 334/1
Norme sostanziali alle quali si ricollega la richiesta di estradizione (partecipazione a gruppo criminale e favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini albanesi)
Sentenza Corte EDU, Di Martino e Molinari c. Italia (25/03/2021)
Precedente convenzionale richiamato per affermare che, quando l'imputato accetta il rito abbreviato e si difende sugli atti, non vi è sempre obbligo per il giudice d'appello di procedere alla rinnovazione delle testimonianze
Sez. U. Corte di cassazione, n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano)
Precedente nazionale che aveva affermato l'obbligo di rinnovare l'istruttoria in caso di riforma in peius basata su prove dichiarative decisive; richiamato e confrontato col successivo orientamento convenzionale
Modifiche normative che hanno specificato l'ambito di applicazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria (escludendo il rito 'secco'), interpretazione che la Corte ha considerato coerente con l'evoluzione giurisprudenziale ma applicabile solo dalla data di efficacia normativa
Massime di principio
- Se l'imputato ha richiesto e ottenuto il rito abbreviato 'secco', il giudice d'appello non è automaticamente obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale quando riforma in peius una sentenza di assoluzione; occorre verificare se le testimonianze siano state decisive e se siano state assunte in condizioni che impongano la rinnovazione (per esempio integrazione probatoria officiosa).
- La scelta difensiva del rito abbreviato può configurare una rinuncia implicita all'audizione dei testi in appello se l'imputato, assistito, ha deciso di difendersi sulla base degli atti; in tali casi la mancata rinnovazione non costituisce per sé violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
- In tema di estradizione, la valutazione dell'esistenza di vizi processuali rilevanti ai fini del rifiuto della consegna va compiuta con riferimento alla situazione normativa e giurisprudenziale vigente al momento della presentazione della richiesta di estradizione.
- Le modifiche normative successive al fatto o alla richiesta di estradizione possono chiarire o confermare principi interpretativi, ma non si applicano retroattivamente se la domanda di estradizione è anteriore alla loro entrata in vigore, salvo diversa previsione.
- Per contrastare efficacemente una richiesta di estradizione per motivi di nullità processuale, la difesa deve indicare in modo specifico e documentato quali dichiarazioni siano state decisive e come la mancata rinnovazione abbia leso concretamente il diritto di difesa, non limitandosi a censure generiche.
- La presenza o i profili dell'assistenza tecnica (difensore d'ufficio, procuratore speciale) vanno valutati nel contesto della regolarità del procedimento complessivo: problematiche formali di assistenza non sono sufficienti a bloccare l'estradizione se il vizio invocato non incide sul rispetto delle garanzie essenziali previste dall'art. 6 CEDU.
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