Cassazione Civile, Ordinanza n. 21394/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto contributi omessi per lavoratori agricoli e il recupero di benefici contributivi ritenuti indebitamente goduti. La società, rimasta soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L. n. 199/2016, interpretativo dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996, nonché dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 338/1989. Sosteneva che la normativa non richiedesse la sottoscrizione di tutti i soggetti firmatari del contratto provinciale, essendo sufficiente l'adesione delle medesime parti in senso sostanziale, e che gli accordi aziendali di gradualità dovessero essere considerati idonei a legittimare i benefici contributivi. L'INPS ha resistito, sostenendo la correttezza della decisione impugnata, che aveva escluso il diritto ai benefici perché gli accordi aziendali non erano stati sottoscritti da tutte le parti del contratto provinciale e perché sarebbero stati comunque tardivi rispetto al limite temporale del 17 ottobre 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Pur dando atto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS, l'ha respinta, ritenendo sufficiente il richiamo ai documenti prodotti e alla loro collocazione nel fascicolo di primo grado. Nel merito, la Corte ha applicato lo ius superveniens rappresentato dall'art. 3-ter del D.L. n. 103/2021 conv. in L. n. 125/2021, che ha interpretato autenticamente l'art. 10 della L. n. 199/2016. Ha quindi affermato che, nel settore agricolo, gli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento retributivo possono ritenersi validamente stipulati anche se sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'impresa, purché firmataria dell'accordo provinciale, e che tali accordi possono essere integrati anche oltre il 17 ottobre 2001, purché le integrazioni siano anteriori all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 103/2021. Poiché la sentenza impugnata non aveva compiuto un accertamento coerente e chiaro sul contenuto e sulla successione temporale degli accordi aziendali, la Corte ha cassato la decisione con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. [...] Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge"
Norma di interpretazione autentica/sanatoria che, nel settore agricolo, consente la flessibilità del programma di riallineamento e legittima accordi aziendali di recepimento sottoscritti con le stesse parti dell'accordo provinciale, con effetti anche sui versamenti contributivi già effettuati.
art. 5, comma 1, D.L. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996
"è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338"
Introduce una disciplina eccezionale e di stretta interpretazione per derogare al minimale contributivo nelle imprese che aderiscano agli accordi provinciali di riallineamento retributivo.
art. 6, comma 9, D.L. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989
richiamato come parametro del minimale contributivo
Costituisce il riferimento normativo del minimale retributivo/contributivo rispetto al quale opera la deroga prevista dalla disciplina del riallineamento.
termine massimo per stipulare il contratto aziendale di gradualità fissato al 17.10.2001
La decisione impugnata lo considerava limite temporale operante; la Cassazione, alla luce dello ius superveniens, ha ritenuto necessario un nuovo accertamento sul rapporto tra accordi originari e successive integrazioni.
art. 3-ter D.L. n. 103/2021 conv. in L. n. 125/2021
interpretazione autentica dell'art. 10 della L. n. 199/2016
Stabilisce che gli accordi aziendali di recepimento sono validamente sottoscritti anche se firmati dalla sola associazione imprenditoriale di riferimento e consente integrazioni successive al 17 ottobre 2001, purché anteriori alla legge di conversione.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio e la riserva di deposito dell'ordinanza.
Cass. Sez. Un. n. 22726/2011
Richiamata per respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità/localizzazione dei documenti.
Massime di principio
- In materia di riallineamento retributivo nel settore agricolo, la validità degli accordi aziendali di recepimento va valutata alla luce della disciplina di interpretazione autentica sopravvenuta, che può sanare e ridefinire retroattivamente i requisiti di sottoscrizione richiesti dalla normativa precedente.
- Il requisito della sottoscrizione degli accordi aziendali "con le stesse parti" dell'accordo provinciale può essere soddisfatto, per la rappresentanza datoriale, anche mediante la sola associazione imprenditoriale cui l'impresa è iscritta e che abbia firmato l'accordo provinciale, se così dispone lo ius superveniens interpretativo.
- Nel settore agricolo, le intese aziendali di gradualità non vanno esaminate solo in base alla data di sottoscrizione: occorre verificare se gli atti sopravvenuti siano mere integrazioni di un accordo originario tempestivo e quale contenuto abbiano rispetto al programma di riallineamento.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto su un accertamento temporale e soggettivo non coerente degli accordi di riallineamento, il giudice di rinvio deve riesaminare in fatto la sequenza degli atti e il loro contenuto alla luce della disciplina sopravvenuta.
- Chi pretende benefici contributivi deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, ma tale onere va apprezzato tenendo conto delle sopravvenienze normative che incidono sui requisiti sostanziali del beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21275/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21276/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21285/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21294/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21314/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21318/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →