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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00221/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente denunciava che non era provato il dolo del reato di ricettazione perché avrebbe ricevuto il titolo in buona fede e lo avrebbe posto all'incasso; contestava inoltre che la Corte d'Appello avesse usato formule di stile nel negare le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante fosse incensurata e fossero trascorsi quasi dieci anni dal reato; infine censurava il calcolo della pena per aver ritenuto che la Corte d'Appello avesse ridotto la pena di soli sei mesi nonostante il primo giudice avesse aumentato di sei mesi per la continuazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello circa il dolo della ricettazione, sottolineando che l'assenza di una spiegazione plausibile sulla provenienza del titolo è indizio del dolo, secondo costante giurisprudenza. Ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., sulla base della gravità del fatto e della personalità negativa desunta da precedenti, anche se depenalizzati. Ha precisato che il primo giudice aveva applicato un aumento per continuazione pari a due mesi (e non sei), quindi la riduzione della pena per estinzione per prescrizione del reato satellite di due mesi è corretta. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e a versare, in via equitativa, euro tremila alla cassa delle ammende, disponendo l'inammissibilità del ricorso (decisione del 13/11/2025).

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio in presenza di gravità della condotta e prognosi negativa sulla personalità dell'imputata.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato per affermare che precedenti, anche relativi a reati depenalizzati, possono influire sulla determinazione della pena e sulla personalità dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata con conseguente condanna della ricorrente alle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Corte cost., 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione all'onere di valutare la responsabilità sulla presentazione del ricorso prima di irrogare somme alla cassa delle ammende; qui la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione dell'inammissibilità ma ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000.

  • Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 (Alotta) Rv. 268713-01

    Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01

    Giurisprudenza di legittimità che ammette che l'elemento soggettivo del reato di ricettazione possa essere provato anche con elementi indiretti, quali l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.

  • Sez. 3, n. 12448 del 17/02/2021 (Poziello) Rv. 281202-01

    Sez. 3, n. 12448 del 17/02/2021, Poziello, Rv. 281202-01

    Giurisprudenza che conferma la rilevanza, ai fini della determinazione della pena, di precedenti anche relativi a reati depenalizzati, perché indicativi della predisposizione a violare la legge.

Massime di principio

  • In caso di ricettazione, l'assenza di una spiegazione plausibile sulla provenienza della cosa ricevuta può costituire elemento indiretto idoneo a provare il dolo; il giudice può fondare la condanna anche su tali indizi comprovati.
  • I precedenti penali, anche se relativi a reati depenalizzati, possono rilevare ai fini della determinazione della pena e dell'esclusione delle attenuanti generiche, in quanto utili a valutare la personalità e la prognosi di recidiva.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) va motivato sulla base della gravità della condotta e della personalità dell'imputato; semplici formule di stile non sono sufficienti, ma la Corte di merito ha ampi poteri nel valutare la prognosi sul comportamento futuro.
  • Difformità aritmetiche o refusi nella motivazione non invalidano la decisione se il calcolo effettivo della pena è corretto nel suo risultato concreto; va sempre verificata la correttezza numerica degli aumenti per continuazione o diminuzioni per prescrizione.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, in casi valutati dal giudice, il versamento alla cassa delle ammende; difesa e ricorrente devono considerare il rischio economico di un ricorso infondato.

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