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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11968/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel procedimento di accertamento del passivo di una procedura fallimentare, una banca aveva chiesto l'ammissione del proprio credito derivante dal saldo passivo di un conto corrente e il riconoscimento del privilegio ipotecario su un immobile della debitrice. Il giudice delegato aveva ammesso il credito ma aveva escluso la garanzia reale, accogliendo l'eccezione revocatoria sollevata dal curatore ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. Il tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 98 l.fall., aveva confermato l'esclusione del privilegio, ritenendo che l'ipoteca fosse stata costituita a garanzia di un debito preesistente e che l'atto fosse quindi revocabile, oltre a ravvisare la consapevolezza del pregiudizio per gli altri creditori e l'eventus damni. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'operazione fosse reale e volta a ottenere nuova finanza, non a garantire un debito preesistente; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., per avere il tribunale qualificato l'ipoteca come atto a titolo gratuito anziché oneroso; 3) vizio di motivazione sull'eventus damni e sulla scientia damni, per mancata valutazione concreta del pregiudizio per i creditori e di elementi fattuali contrari alla consapevolezza del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e, sul secondo, ha corretto la motivazione del tribunale affermando che l'atto costitutivo dell'ipoteca, contestuale all'erogazione del finanziamento, era a titolo oneroso e non gratuito; tuttavia ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque accertato in concreto la scientia damni. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla censura sull'eventus damni, rilevando un vizio di motivazione perché il tribunale si era limitato a richiamare la concentrazione delle pretese di due creditori sull'unico immobile della debitrice senza un'effettiva valutazione comparativa tra crediti e patrimonio residuo e senza spiegare come l'atto rendesse più difficile il soddisfacimento dei creditori. È stato dichiarato inammissibile il profilo del terzo motivo relativo alla scientia damni, perché sostanzialmente ripetitivo e fondato anche su circostanze sopravvenute non idonee a provare lo stato soggettivo del terzo al momento dell'atto. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione al solo motivo accolto e rinviato al Tribunale di Verona in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo; il tribunale ha deciso sull'opposizione proposta dalla banca contro il provvedimento del giudice delegato

  • art. 66 l. fall.

    richiamato quale fondamento dell'eccezione revocatoria esercitata dal curatore nel procedimento di accertamento del passivo

  • art. 2901 c.c.

    norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte chiarisce che, per l'atto costitutivo di ipoteca contestuale a un finanziamento effettivamente erogato, l'atto è a titolo oneroso; ai fini dell'azione revocatoria occorre l'eventus damni e, per l'atto oneroso, anche la scientia damni del terzo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non potendo risolversi in una richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il profilo di censura relativo all'eventus damni è stato riqualificato come vizio di motivazione/errore processuale nella motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di correggere la motivazione in diritto della decisione impugnata, pur mantenendone fermo l'esito sul punto nonostante l'errore di qualificazione dell'atto

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore ex art. 66 l. fall. e art. 2901 c.c., per provare l'eventus damni occorre allegare e dimostrare la consistenza dei crediti ammessi, la loro anteriorità rispetto all'atto dispositivo e l'idoneità dell'atto a mutare qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo più difficile il soddisfacimento dei creditori.
  • Se l'ipoteca è costituita contestualmente all'effettiva erogazione di un finanziamento, l'atto va qualificato come oneroso anche quando la somma sia poi utilizzata per estinguere un precedente debito del beneficiario.
  • Per gli atti a titolo oneroso, la revocatoria ordinaria richiede, oltre al pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori, la scientia damni del terzo; tale elemento soggettivo deve essere accertato con riferimento alla situazione esistente al momento dell'atto.
  • La motivazione sull'eventus damni non può ridursi a formule generiche o alla mera constatazione della presenza di pochi creditori su un bene gravato, ma deve misurarsi concretamente con il rapporto tra valore del patrimonio residuo e ammontare dei crediti pregiudicati.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze di merito, ma soltanto di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
  • La scientia damni non può essere desunta da circostanze sopravvenute di anni rispetto all'atto di disposizione, se non sono significative della consapevolezza del terzo al momento del compimento dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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