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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23898/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha riconosciuti responsabili, in diversa misura, di concorso in rapina (capi L e P per entrambi; capo Z per Ferramisco) contestando: carenza e contraddittorietà della motivazione; insufficienza e travisamento delle prove (eccessiva reliance su intercettazioni telefoniche prive di riscontri, osservazioni non decisivi, assenza di riscontri genetici o di presenza sui luoghi); vizi nelle dichiarazioni della vittima (per il capo Z, possibile dichiarazione indotta da rinvenimento di droga); errori nell'apprezzamento delle aggravanti (uso di armi e pluralità dei soggetti) e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Per Ferramisco si censura inoltre l'assenza di motivazione che lo colleghi concretamente ai fatti e la valutazione di elementi indiziari irrilevanti; per Chirichiello si contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, nonché la ricostruzione circa l'uso di armi e la proprietà di un veicolo identificato dagli investigatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che si tratti in massima parte di pedissequa ripetizione dei motivi di appello già esaminati e adeguatamente respinti dalla Corte territoriale; ha altresì ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, che ha ricostruito il quadro indiziario sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione, perquisizioni e dichiarazioni delle persone offese con precisione, gravità e concordanza. La Cassazione ha rigettato le censure relative alla sussistenza delle aggravanti (anche l'uso di armi quando l'arma può non essere immediatamente riconoscibile come giocattolo) e alla mancata concessione delle attenuanti generiche (legittima in presenza di gravi precedenti e assenza di elementi positivi). Conseguentemente i provvedimenti di merito restano efficaci (in appello: per Ferramisco la declaratoria di non doversi procedere per numerosi capi per prescrizione e condanna per i capi residui con pena di 6 anni e 4 mesi e multa di €2.000; per Chirichiello la declaratoria di non doversi procedere per il capo G per prescrizione e condanna per i capi residui con pena di 6 anni e multa di €1.700). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disposizione usata per inquadrare i motivi di ricorso (lett. b) ed e)): i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio della motivazione; la Corte osserva che le censure riproducono i motivi di appello già esaminati e non dimostrano la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al controllo della motivazione sulla ritenuta responsabilità degli imputati; la Corte d'appello è stata ritenuta aver adempiuto all'onere motivazionale richiesto.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiesta dall'iter procedurale per la specificità delle censure in cassazione: la Corte ricorda l'obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste, e che i motivi meramente reiterativi non soddisfano tale requisito.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa alla richiesta di trattazione orale; richiamata per fatto procedurale sull'istruttoria e trattazione del ricorso.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive conversioni e proroghe

    Norme citate rispetto alla disciplina transitoria/procedurale per le trattazioni orali e proroghe straordinarie (richieste dalle parti).

  • art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.

    Circostanza aggravante dell'uso di più persone e di armi nella rapina; la Corte afferma che l'aggravante è provata anche se l'arma può essere non vera purché non immediatamente riconoscibile come giocattolo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che il giudice di merito può basarsi su elementi selettivi della personalità o del fatto per escluderle, e che l'assenza di elementi positivi legittima la non concessione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena e che la valutazione in Cassazione è limitata a profili di illogicità manifesta o assenza di motivazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali per la determinazione della pena citati come quadro di riferimento per la discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Deviazione sanzionatoria per i ricorsi dichiarati inammissibili per colpa: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma equa (€3.000) alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: non ammette la mera riproposizione in cassazione di motivi già dedotti e motivatamente respinti in appello; i motivi devono evidenziare vizi di motivazione gravissimi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
  • L'apprezzamento del materiale probatorio (intercettazioni, servizi di osservazione, perquisizioni, dichiarazioni delle persone offese) spetta al giudice del merito; la Cassazione interviene solo in presenza di vizi di motivazione che incidano su aspetti essenziali della decisione.
  • Le aggravanti legate all'uso di armi possono sussistere anche se l'arma non è effettivamente vera purché non sia immediatamente distinguibile come giocattolo dalla vittima; l'elemento soggettivo dell'organizzazione può rendere imputabili aggravanti anche a chi ha partecipato alla fase preparatoria.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito ritiene prevalenti elementi negativi (es. gravità del fatto, precedenti penali) e se non emergono elementi positivi di segno contrario.
  • Le censure circa travisamento probatorio o diversa valutazione della rilevanza delle prove sono in genere inammissibili in Cassazione se si limitano a chiedere una rivalutazione della credibilità o della persuasività degli elementi probatori senza dimostrare un vizio di motivazione manifestamente illogico.

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