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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34871/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario relativo alla notificazione di una cartella di pagamento: la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e condannato l'Agente della riscossione alle spese; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ma, pur confermando nel merito la decisione di primo grado, aveva compensato le spese dei gradi di merito. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe potuto modificare il capo sulle spese del primo grado solo se tale capo fosse stato specificamente impugnato, mentre l'Agenzia non aveva impugnato la statuizione sulle spese; (2) e (3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 111 Cost. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. per motivazione illogica e violazione della disciplina tributaria sulla compensazione delle spese, poiché la CTR aveva giustificato la compensazione con un presunto errore di notificazione ritenuto "controverso per un dettaglio"; in realtà, la notifica era stata tentata a un numero civico diverso da quello di residenza anagrafica del contribuente, in un luogo ove operava un'attività commerciale non riferibile a lui. La Corte rileva che tale errore non era addebitabile al contribuente e non poteva costituire grave ed eccezionale ragione di compensazione.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito senza rinvio, perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Conferma la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle spese del primo grado disposta dalla CTP e riforma la statuizione della CTR sulle spese dei gradi di merito. Condanna inoltre la resistente al pagamento delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, liquidandole nei termini indicati in dispositivo. La ratio è che il giudice d'appello non poteva compensare d'ufficio le spese del primo grado in assenza di specifica impugnazione sul punto, e che la motivazione addotta per la compensazione nel processo tributario era illogica e non integrava gravi ed eccezionali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio della soccombenza regola la condanna alle spese; la sua deroga richiede presupposti specifici.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi consentiti dalla legge e, nel processo tributario, richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle impugnazioni devolute.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3 e n. 4; n. 5

    La violazione delle regole sulle spese e il vizio motivazionale sono dedotti come censure di legittimità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere logica e non apparente o contraddittoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione coerente e non illogica.

  • art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente enunciate.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    L'effetto espansivo interno non consente di caducare automaticamente il capo sulle spese della sentenza di primo grado se non impugnato specificamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il capo della sentenza relativo alle spese di lite può essere modificato d'ufficio solo quando la decisione di merito sia riformata, poiché le spese vanno ripartite in relazione all'esito complessivo della lite; se invece la sentenza impugnata è confermata, la statuizione sulle spese del primo grado è modificabile solo con specifica impugnazione del relativo capo.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese costituisce deroga al criterio della soccombenza e richiede, fuori dall'ipotesi di soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione; tali ragioni non possono essere illogiche, erronee o attribuire alla parte soccombente fatti che non le sono imputabili.
  • Un errore materiale nell'attività di notificazione imputabile all'ente procedente non integra, di per sé, una ragione grave ed eccezionale per compensare le spese contro la parte che ha contestato l'atto, soprattutto se il giudice accerta che l'errore deriva da un dato oggettivo errato non dipendente dal destinatario.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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