Cassazione Penale, Sentenza n. 45914/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 23‑bis del d.l. 28/10/2020 n.137 per omessa notifica telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale, con presunta lesione del diritto di difesa e nullità ex art.178 c.1 lett. c) c.p.p.; 2) omessa acquisizione nel fascicolo e mancata valutazione da parte della Corte d'Appello delle conclusioni difensive depositate per iscritto nei termini tramite PEC, con conseguente mancata motivazione e lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero nel rito cartolare ex art.23‑bis non determina di per sé nullità, atteso il carattere eventuale della requisitoria nel contraddittorio cartolare e la giurisprudenza richiamata. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Cassazione ha accertato che le conclusioni difensive erano state effettivamente trasmesse e acquisite nel fascicolo ma la Corte d'Appello non le ha valutate; ciò ha determinato una nullità generale ai sensi dell'art.178 c.1 lett. c) c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa valutazione delle conclusioni difensive e il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020 n.137, art.23‑bis
a decorrere dal 9 novembre 2020 per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire; entro il decimo giorno precedente l'udienza il pubblico ministero formula le sue conclusioni ... le altre parti ... possono presentare le conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza
La Corte ha interpretato la norma come disciplina del rito cartolare: la requisitoria del Procuratore Generale è eventuale e la sua mancata formulazione non determina automaticamente nullità, purché le parti possano essere messe nelle condizioni di concludere
codice di procedura penale, art.178 comma 1 lett. c)
La Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione delle conclusioni difensive, effettivamente depositate e presenti nel fascicolo, integra una nullità generale a regime intermedio prevista da questa disposizione, in quanto impedisce l'effettiva partecipazione attiva e consapevole dell'imputato
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.73 commi 1 e 4
Norma del fatto-reato per cui era stata emessa la condanna in primo grado e confermata in appello; citata nel capo di imputazione e nella vicenda sostanziale, ma la Cassazione ha pronunciato la decisione procedurale limitatamente al vizio di mancata valutazione delle conclusioni difensive
Massime di principio
- Nel rito cartolare introdotto dall'art.23‑bis D.L. 137/2020 la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero non comporta automaticamente una nullità, essendo la sua partecipazione eventuale; conta la possibilità per le parti di conoscere e reagire alla requisitoria
- L'omessa acquisizione o, soprattutto, l'omessa valutazione da parte della corte delle conclusioni difensive effettivamente trasmesse e presenti nel fascicolo integra una nullità ai sensi dell'art.178 c.1 lett. c) c.p.p., poiché lede l'effettiva partecipazione e il diritto di difesa dell'imputato
- Il giudice d'appello deve indicare se le conclusioni difensive sono pervenute e valutate; se la corte afferma che non sono pervenute mentre il fascicolo dimostra il contrario, la sentenza è a rischio di annullamento
- La parte che deposita conclusioni tramite PEC deve conservare e poter documentare la avvenuta trasmissione (ricevute PEC, apposita annotazione in registro, ecc.) e sollevare tempestivamente l'eventuale omissione prima della pronuncia per preservare il rimedio
- In presenza di incertezze procedurali sul rito cartolare, la richiesta di discussione orale o la comparizione dell'imputato possono evitare il rischio di decisioni basate su mancata considerazione di atti telematici
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