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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01134/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello lamentando: 1) nullita per mancata effettiva conoscenza della citazione in appello, nonostante la notifica al difensore eletto come domicilio; deduce che la formale notifica non basta se l'imputato non ha effettiva conoscenza dell'udienza (violazione artt. 604 e 420 bis c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge circa l'accertamento della natura della sostanza sequestrata: contesta che la qualificazione come hashish sia fondata solo su un narcotest orientativo e non su accertamenti peritali di conferma; chiede in subordine la declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di legittimita dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte rileva che l'imputato aveva rilasciato procura speciale al difensore e quindi doveva considerarsi presente ex art. 420, comma 2-ter c.p.p.; la citazione in appello e le comunicazioni al difensore risultano regolari e il difensore ha agito in impugnazione, per cui non sussiste nullita. Sul secondo motivo la Corte afferma che, in materia di stupefacenti, non e sempre necessario un accertamento peritale se il narcotest unito ad elementi indiziari univoci (dichiarazioni dell'acquirente, sequestri successivi, intercettazioni e riscontri) consente la qualificazione; la motivazione resa dai giudici di merito e ritenuta adeguata. La questione della prescrizione e respinta: il termine estintivo decorre dal 30/03/2017 e, con le sospensioni processuali conteggiate, la prescrizione sarebbe maturata il 30/04/2025, quindi dopo la sentenza d'appello. Conseguentemente il ricorso e dichiarato inammissibile e il ricorrente e condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90

    La condotta di cessione di sostanze stupefacenti puo essere punita anche in assenza di perizia se la natura e la quantita risultano da elementi univoci e riscontri probatori (narcotest con riscontri indiziari).

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Riferita alla nullita della sentenza per violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto la dedotta nullita infondata in presenza di procura speciale e conoscenza del procedimento tramite il difensore.

  • art. 420 bis cod. proc. pen.

    art. 420 bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella contestazione sulla notifica in appello; la Corte ha considerato prevalente la rappresentanza difensiva conferita dall'imputato.

  • art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.

    art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, quando il difensore ha procura speciale per definire il rito alternativo, l'imputato si considera presente e informato del procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3000.

Massime di principio

  • La procura speciale al difensore per la definizione del rito alternativo implica la presenza 'per legge' dell'imputato: la notifica al difensore domiciliatario e sufficiente a far decadere l'eccezione di mancata conoscenza dell'udienza.
  • In materia di stupefacenti, il narcotest puo costituire prova sufficiente se corredato da elementi di riscontro (dichiarazioni dell'acquirente, sequestri con coerenza fattuale, intercettazioni); la mera assenza di perizia non invalida automaticamente la condanna.
  • Le nullita processuali vanno valutate nel contesto della rappresentanza e della effettiva conoscenza del procedimento: formalita di notifica non sempre equivalgono a nullita assoluta se sussiste prova della volonta e conoscenza dell'imputato tramite il difensore.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto del dies a quo indicato nella sentenza, del termine legale e delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio; un'istanza tardiva di dichiarazione di prescrizione può essere preclusa se la prescrizione matura dopo la pronuncia impugnata.
  • Promuovere impugnazioni infondate espone al rischio di condanna per spese processuali e di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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