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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9984/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena (mesi 3 di reclusione e euro 120,00 di multa) inflitta per tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 c.p.). Il ricorrente deduce: (1) violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 168 c.p. e art. 674 c.p.p.) perché la revoca sarebbe avvenuta nonostante le cause ostative fossero documentalmente note o comunque conoscibili in sede di cognizione (la difesa aveva depositato le precedenti sentenze di condanna, comprese quelle che avevano già concesso la sospensione, che costituivano la causa ostativa); (2) vizio di motivazione per omessa considerazione che le cause ostative erano sicuramente conoscibili dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Motivazione: la sospensione condizionale non può essere concessa in presenza di cause ostative previste dall'art. 164 c.p.; tuttavia il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio per cause antecedenti al giudicato solo se tali cause non risultavano documentalmente note al giudice della cognizione. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non aveva acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e pertanto non poteva affermare con certezza che le cause ostative fossero già conosciute dal giudice di primo grado; ne consegue l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    Richiama limiti e condizioni dell'istituto della sospensione condizionale della pena; colloca il regime procedurale relativo alla revoca del beneficio e rinvia alle disposizioni sul divieto di più concessioni; usato per contestare la revoca quando la concessione era viziata da cause ostative antecedenti.

  • art. 674 c.p.p.

    Norma procedurale applicabile all'impugnazione delle ordinanze del giudice dell'esecuzione; richiamata in relazione alla lamentata inosservanza delle regole procedurali e di motivazione nell'atto di revoca.

  • art. 164 c.p.

    Stabilisce le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale (in particolare la precedente condanna a pena detentiva per delitto e il divieto di concedere il beneficio più di una volta salvo specifica valutazione); nella sentenza è centrale per affermare che la sospensione non può essere concessa se sussistono cause ostative anteriori al giudicato.

  • art. 163 c.p.

    Fissa i limiti di durata delle sospensioni cumulate; richiamato nella disamina dei limiti al cumulo di sospensioni concesse in precedenza.

  • art. 56, 624, 625 c.p.

    Indicano la qualificazione del reato (tentato furto aggravato) per cui era stata inflitta la pena originaria oggetto della sospensione: rilevanti per il quadro fattuale che ha portato alla concessione e successiva revoca del beneficio.

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato nel quadro dei comportamenti difensivi (deposito documentazione in sede di cognizione) utilizzato dal ricorrente per dimostrare che le sentenze pregresse erano conoscibili/documentali in primo grado.

  • Sent. Corte cost. n. 95/1976

    Richiamata a supporto dell'interpretazione del divieto di concedere più volte la sospensione condizionale e del criterio di valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164 c.p. soltanto se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per accertare tale previo grado di conoscenza.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se sussistono cause ostative anteriori al giudicato (art. 164 c.p.); se è stata comunque concessa, può essere revocata quando la concessione è viziata dalla presenza di tali cause.
  • Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio solo quando le cause ostative non risultavano documentalmente note al giudice della cognizione; se erano documentalmente note, la revoca è preclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Prima di disporre la revoca il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare se le cause ostative fossero effettivamente conosciute o documentalmente disponibili al giudice che ha concesso la sospensione.
  • Se la difesa ha depositato in sede di cognizione la documentazione che dimostra l'esistenza di precedenti condanne (compreso il casellario o sentenze pregresse), ciò rafforza l'argomento che le cause ostative erano conoscibili/documentali e ostano alla revoca successiva.
  • L'assenza di impugnazione della decisione di merito da parte della pubblica amministrazione o del pubblico ministero e la mancata revoca in primo grado sono elementi che, se combinati con la documentabilità delle cause, possono ostacolare la revoca in sede esecutiva e favorire la conservazione del beneficio.
  • In presenza di dubbi sulla conoscibilità delle cause ostative, il principio di comunque acquisire gli atti di merito tutela la certezza del diritto e impedisce revoche arbitrarie.

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