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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20905/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società, succeduta per fusione a un precedente soggetto operativo nel settore del recupero dei rifiuti, aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria per l’utilizzo di un trituratore impiegato nell’attività di compostaggio. Il bene era andato distrutto in seguito a un incendio, ma la società aveva continuato a pagare i canoni di leasing e successivamente aveva esercitato il riscatto. In esito a verifica fiscale, l’amministrazione aveva emesso avviso di accertamento disconoscendo la detrazione dell’IVA assolta sui canoni di leasing relativi all’anno d’imposta 2013, con contestazione di maggiore imposta e sanzioni. Dopo un primo rigetto in CTP, una precedente decisione della CTR favorevole alla contribuente era stata cassata con rinvio; in sede di rinvio la CTR aveva nuovamente respinto l’appello della contribuente, ritenendo non detraibile l’IVA sui canoni pagati dopo la distruzione del bene perché correlata ai ricavi di un bene poi indennizzato dall’assicurazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la distruzione per causa di forza maggiore di un bene strumentale con contratto di leasing non elimina il diritto alla detrazione dell’IVA sui canoni pagati in costanza di rapporto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la detraibilità dell’IVA sui canoni di leasing va valutata in relazione all’acquisto di beni e servizi impiegati nell’attività d’impresa e che il leasing, per l’utilizzatore, è equiparabile all’acquisto di un bene di investimento. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza unionale secondo cui la distruzione del bene, se debitamente provata o giustificata e se il bene ha perso ogni utilità economica, non comporta obbligo di rettifica della detrazione. Ha escluso che il rimborso assicurativo possa incidere sulla detraibilità dell’IVA, trattandosi di rapporto autonomo rispetto al leasing. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    "è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione"

    La detrazione IVA è ancorata all’acquisto di beni e servizi inerenti all’attività d’impresa e finalizzati al perseguimento dell’oggetto sociale; la distruzione del bene non esclude di per sé il diritto alla detrazione dei canoni di leasing pagati in costanza di rapporto.

  • art. 30, terzo comma, lettera c), d.P.R. n. 633 del 1972

    Il contratto di leasing, per l’utilizzatore, può essere equiparato all’acquisto di un bene ammortizzabile/bene di investimento, anche prima dell’esercizio del riscatto.

  • art. 185, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    La rettifica della detrazione va operata quando, dopo la dichiarazione IVA, mutano gli elementi presi in considerazione per determinarne l’importo.

  • art. 185, par. 2, direttiva 2006/112/CE

    In caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, non sorge l’obbligo di rettifica della detrazione, purché il bene abbia oggettivamente perso ogni utilità economica.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla sentenza d’appello.

Massime di principio

  • Nel leasing, ai fini IVA, l’utilizzatore va equiparato all’acquirente di un bene di investimento quando il contratto trasferisce sostanzialmente i rischi e i benefici della proprietà, sicché la detrazione segue le regole dell’acquisto di beni strumentali.
  • La distruzione di un bene strumentale, se debitamente provata o giustificata e se il bene ha perso ogni utilità nell’attività economica del soggetto passivo, non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA già assolta a monte.
  • La rettifica della detrazione IVA è dovuta solo quando mutano gli elementi considerati per determinare l’importo della detrazione; non vi è rettifica se l’evento rientra nella fisiologia dell’attività d’impresa e integra una distruzione rilevante ai sensi della disciplina unionale.
  • L’indennizzo assicurativo relativo al perimento del bene opera su un piano distinto rispetto al rapporto di leasing e non incide, di per sé, sulla detraibilità dell’IVA sui canoni pagati al concedente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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