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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16601/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia riguardava un terreno e un fabbricato siti in una frazione del Comune di Amatrice. Gli attori in primo grado, discendenti di una legittima erede del de cuius, chiedevano l'accertamento che tali beni facessero parte dell'asse ereditario e che essi ne fossero comproprietari pro quota. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che un atto notarile del 1940, con cui la loro dante causa aveva ricevuto la sua quota ereditaria, implicasse una rinuncia a ogni diritto successorio in favore del fratello. In appello gli originari attori censuravano tale lettura deducendo, in sintesi, la nullità dell'atto o comunque la sua inidoneità a produrre effetti giuridici; la controparte eccepiva l'inammissibilità delle nuove questioni ai sensi dell'art. 345 c.p.c. In Cassazione i ricorrenti articolavano sette motivi: i primi quattro criticavano la motivazione della sentenza d'appello, la distinzione tra nullità ed efficacia dell'atto e la mancata considerazione della disciplina applicabile agli atti del 1940; gli ultimi tre contestavano la liquidazione delle spese di lite, ritenuta non sufficientemente motivata e superiore ai parametri applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi: ha escluso il vizio di motivazione apparente perché la Corte d'appello aveva comunque espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sull'interpretazione e qualificazione dell'atto notarile perché i ricorrenti non ne avevano trascritto il contenuto né specificato la sede processuale di produzione. Sono stati invece accolti il quinto, il sesto e il settimo motivo relativi alle spese di lite: la Corte territoriale aveva liquidato i compensi senza spiegazione e in misura eccedente il massimo dello scaglione applicabile in base al valore della causa, determinabile ai sensi dell'art. 15 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale; la motivazione apparente ricorre solo se il percorso logico del giudice non è percepibile dal testo della sentenza.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale per dedurre la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura richiamava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze per difetto di specificità sull'atto notarile.

  • art. 345 c.p.c.

    Le questioni nuove in appello sono precluse; la Corte d'appello ha ritenuto tardive le deduzioni sulla nullità/efficacia dell'atto.

  • art. 1418 c.c.

    La Corte di merito aveva escluso la nullità dell'atto notarile richiamando tale norma; in Cassazione è stata censurata, ma senza esito favorevole per i ricorrenti sui primi motivi.

  • art. 1114 c.c. del 1865

    Norma richiamata dai ricorrenti per sostenere la non applicabilità della disciplina del codice civile vigente nel 1940.

  • art. 1110 c.c. del 1865

    Norma richiamata dai ricorrenti nel contestare la qualificazione dell'atto del 1940.

  • art. 1314 c.c. del 1865

    La Corte ha osservato che la censura non era chiara, anche perché l'atto era comunque stipulato in forma scritta mediante atto pubblico notarile.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese deve rispettare gli scaglioni e i parametri previsti; la Corte ha rilevato che l'importo liquidato eccedeva il massimo applicabile allo scaglione individuato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione deve essere conforme ai parametri legali e adeguatamente motivata.

  • art. 15 c.p.c.

    Per le cause relative a beni immobili il valore si determina in base al reddito dominicale e alla rendita catastale; sulla base di ciò la causa rientrava in uno specifico scaglione tariffario.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di motivazione è denunciabile soltanto quando la motivazione manchi in senso costituzionalmente rilevante o sia solo apparente, cioè non consenta di comprendere il fondamento della decisione dal solo testo della sentenza.
  • Le censure che presuppongono l'esame di un atto o documento devono essere autosufficienti: il ricorrente deve trascrivere o quantomeno indicare specificamente il contenuto rilevante del documento e la sua produzione nel giudizio di merito; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Le questioni nuove proposte in appello sono precluse dall'art. 345 c.p.c.; tuttavia la deduzione deve essere qualificata in base al reale contenuto della censura, distinguendo tra nullità rilevabili d'ufficio e questioni che richiedono specifica istanza di parte.
  • La liquidazione delle spese processuali deve essere ancorata ai parametri normativi vigenti, con indicazione dello scaglione di valore applicato e senza superare il massimo tariffario consentito.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto beni immobili, il valore della causa va determinato secondo il criterio legale fondato su reddito dominicale e rendita catastale, con conseguente incidenza diretta sullo scaglione per la liquidazione dei compensi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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