Cassazione Civile, Ordinanza n. 20077/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso infrannuale IVA per il terzo trimestre 2009. La società contribuente aveva chiesto il rimborso dell'eccedenza IVA ex art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, includendo anche l'IVA relativa a una fattura emessa il 25 giugno 2009 ma ricevuta e registrata dopo il 1° luglio 2009, quindi nel trimestre per il quale era stata presentata l'istanza. L'Ufficio ha escluso tale importo dal rimborso, sostenendo che, ai fini del rimborso infrannuale, rilevino solo le fatture emesse e registrate nel trimestre di riferimento. La CTP ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR ha confermato. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 30, comma 3, lett. c), e 38-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per avere il giudice di merito ritenuto computabile nel rimborso infrannuale una fattura emessa prima del trimestre ma registrata nel trimestre stesso, invece di rinviarne la rilevanza alla dichiarazione annuale IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 disciplina una via autonoma e alternativa di rimborso infrannuale rispetto a quella ordinaria annuale e non prevede un requisito ulteriore di coincidenza tra emissione e registrazione della fattura nel medesimo trimestre. Ai fini del rimborso infrannuale IVA, rileva la fattura nella disponibilità del cessionario e regolarmente registrata, senza che lo iato temporale tra emissione e ricezione della fattura, non imputabile al contribuente, possa comprimere il diritto al rimborso. La Corte ha altresì richiamato i principi di neutralità dell'IVA e la giurisprudenza unionale sul diritto alla detrazione e sui limiti degli oneri formali. Il ricorso è stato quindi respinto, con permanenza della decisione favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina una procedura autonoma e alternativa di rimborso infrannuale IVA; non introduce una limitazione che richieda l'emissione e la registrazione della fattura nel medesimo trimestre, ma consente il rimborso in relazione ai presupposti previsti dalla norma e alla disponibilità/registrazione della fattura.
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale presupposto del rimborso IVA; la Corte esclude che la disciplina consenta di limitare il rimborso infrannuale con un requisito temporale non espresso dalla legge.
Richiamato nel motivo dell'Agenzia come norma asseritamente violata; non è valorizzato come base per una restrizione del rimborso infrannuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per veicolare la censura di violazione di legge.
art. 183 direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire le modalità di rimborso o riporto dell'eccedenza IVA, ma tali modalità non devono ledere la neutralità fiscale né esporre il soggetto passivo a rischi finanziari indebiti.
art. 168 direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione presuppone che il soggetto passivo abbia acquistato beni o servizi da altro soggetto passivo e li utilizzi per operazioni imponibili.
art. 178, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione richiede il possesso di una fattura conforme; la Corte usa tale principio per valorizzare la disponibilità della fattura ai fini del rimborso.
art. 273 direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono imporre obblighi ulteriori per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare evasioni, ma tali misure non possono eccedere quanto necessario né mettere sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione e la neutralità dell'IVA.
artt. 167 e seguenti direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo IVA e non può essere limitato se i requisiti sostanziali e formali sono rispettati.
Massime di principio
- Il rimborso infrannuale IVA è una procedura autonoma e alternativa rispetto al rimborso annuale e non può essere compressa da requisiti temporali non previsti espressamente dalla legge.
- Ai fini del rimborso o della detrazione IVA, il momento rilevante è quello in cui la fattura entra nella disponibilità del cessionario ed è registrata, poiché solo da quel momento il contribuente è in grado di esercitare utilmente il diritto.
- Non è conforme al principio di neutralità dell'IVA escludere il rimborso per il solo scarto temporale, non imputabile al contribuente, tra emissione e ricezione della fattura.
- Le modalità procedurali e gli obblighi formali previsti dagli Stati membri non possono eccedere quanto necessario per la riscossione dell'imposta e per la prevenzione delle evasioni, né possono rendere sistematicamente più difficile l'esercizio del diritto alla detrazione o al rimborso.
- Quando i requisiti sostanziali del diritto IVA sono soddisfatti e la fattura è in possesso del contribuente, l'assenza di un allineamento cronologico perfetto tra emissione, ricezione e registrazione non giustifica, di per sé, la perdita del diritto al rimborso.
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