Cassazione Penale, Ordinanza n. 28171/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di furto in abitazione pluriaggravato. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione sulla responsabilità per il capo A e sull'inutilizzabilità della prova, sostenendo che la perquisizione personale fosse stata eseguita senza l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.; 2) violazione di legge e vizi di motivazione sulla responsabilità per il capo B, con censure sostanzialmente fattuali; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del tentativo, assumendo che il costante controllo della polizia giudiziaria avesse impedito la consumazione; 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 6) erronea determinazione dell'aumento di pena per la continuazione e del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avesse accolto la richiesta di continuazione anche per mancata allegazione della sentenza indicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la disciplina speciale della perquisizione e sequestro finalizzati alla ricerca di armi prevale sulla disciplina generale e non richiede, in quel contesto, né autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria né avviso del difensore; ha inoltre rilevato che la censura, nella parte in cui investiva la motivazione, non era deducibile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché proponeva una rivalutazione del fatto e della prova. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il controllo della polizia giudiziaria non aveva impedito l'autonoma disponibilità della refurtiva, già conseguita dall'imputato. Il quarto e il quinto motivo sono stati reputati mere doglianze di fatto e comunque manifestamente infondati, essendo stata ritenuta adeguata la motivazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti. Anche il sesto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva correttamente negato la continuazione in assenza della produzione della sentenza di riferimento, non bastando la sola indicazione degli estremi. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
È richiamato come norma invocata dalla difesa per sostenere la necessità dell'avviso in caso di perquisizione, ma la Corte ne esclude l'applicabilità nel caso concreto per effetto della disciplina speciale richiamata dall'art. 41 del T.U.L.P.S.
art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773
La disciplina della perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova; non richiede la previa notizia di reato, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria né l'avviso al difensore nel contesto descritto.
art. 225 disp. att. cod. proc. pen.
È citato come conferma espressa del carattere speciale della disciplina di perquisizione e sequestro per la ricerca di armi rispetto alla disciplina generale del codice di rito.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Non può essere utilizzato per superare i limiti del vizio di motivazione deducibile ai sensi della lett. e); non è consentito trasformare in violazione di legge una censura sostanzialmente motivazionale.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Delimita i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione; le censure che mirano a una rivalutazione del fatto o della prova sono inammissibili.
È la circostanza attenuante speciale invocata dalla difesa e negata dai giudici di merito, con motivazione ritenuta congrua dalla Corte di cassazione.
È richiamato in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, la cui applicazione è stata negata per mancata allegazione della sentenza su cui fondare il vincolo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre come violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., una doglianza che in realtà investe la motivazione della sentenza di merito, quando si risolve nel contestare la valutazione del fatto o della prova.
- La disciplina speciale della perquisizione e del sequestro finalizzati alla ricerca di armi prevale sulla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova e, nel contesto previsto, non richiede la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria né l'avviso al difensore.
- Il controllo della polizia giudiziaria non trasforma automaticamente il furto consumato in tentato: il tentativo è configurabile solo se l'agente non abbia conseguito neppure momentaneamente l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta.
- Le doglianze volte a ottenere il mancato riconoscimento di attenuanti o la diversa determinazione della pena devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se questa è congrua e fondata sugli elementi ritenuti decisivi, la censura è inammissibile o manifestamente infondata.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione deve essere supportata da specifica allegazione della sentenza rispetto alla quale si invoca il vincolo; la mera indicazione degli estremi del provvedimento non è sufficiente.
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