Cassazione Penale, Sentenza n. 22286/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della Corte d'appello che li aveva condannati per due furti aggravati (capi 1 e 2) e, per Piu, anche per evasione. I motivi principali denunciati in cassazione sono: (1) inosservanza dell'art. 429, comma 1, lett. c) c.p.p. e mancanza di motivazione, per presunta genericità e indeterminatezza del capo di imputazione riguardante la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., poiché la descrizione si sarebbe limitata alla formula codicistica senza indicare i presupposti fattuali; (2) vizi motivazionali della sentenza di merito, perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto che i beni fossero esposti sugli scaffali e che mancasse vigilanza continuativa o custodia, nonostante tale dato non emerga dagli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che l'imputazione fosse sufficientemente specifica: l'indicazione della tipologia dei beni e del negozio consentiva l'identificazione del presupposto fattuale della circostanza aggravante (esposizione dei beni). Sul secondo motivo ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato, richiamando modalità della denuncia e le ordinarie caratteristiche di esposizione della merce nei negozi del medesimo tipo, sicché era dimostrata la sussistenza concreta dei presupposti dell'aggravante. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la dedotta violazione dell'art. 429 non sussista quando l'imputazione contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato tali da consentire la difesa; la formula codicistica è ammissibile se integrata da elementi fattuali identificabili (es. tipologia di beni e negozio).
L'aggravante per esposizione dei beni alla pubblica fede è valutabile anche sulla base dell'oggettiva collocazione ed esposizione della merce nei negozi; la presenza di esposizione sugli scaffali può costituire presupposto dell'aggravante se desumibile dagli atti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; i motivi devono essere formulati nei limiti richiesti dalle disposizioni attuative (richiesta di conformità formale e di specificità delle censure).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Richiamata in relazione alle comunicazioni e trasmissioni delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di Cassazione nel periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali; qui indicata per spiegare la ricezione delle conclusioni del Procuratore Generale.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01
Richiamo al principio secondo cui non c'è incertezza dell'imputazione se essa indica i tratti essenziali del fatto e consente la difesa; la Corte lo utilizza per sostenere che l'imputazione contestata era sufficientemente specifica.
Massime di principio
- Una formulazione codicistica di una circostanza aggravante non è necessariamente insufficiente: l'imputazione è valida se, nel complesso, contiene elementi fattuali essenziali (es. tipologia dei beni, luogo) che permettono all'imputato di difendersi.
- Per censurare in cassazione la genericità dell'imputazione è necessario dimostrare l'effettiva impossibilità di identificare i presupposti fattuali rilevanti per la circostanza aggravante nel testo degli atti;
- I giudici di merito possono dedurre la sussistenza di aggravanti anche da elementi indiretti presenti negli atti (modalità della denuncia, caratteristiche ordinarie di esposizione della merce), purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
- Chi impugna con successo deve mostrare puntualmente l'assenza di prove o di motivazione sui fatti rilevanti: mere affermazioni di assenza di prova, senza specifiche indicazioni, sono in genere insufficienti.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso non fondato.
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