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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22286/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della Corte d'appello che li aveva condannati per due furti aggravati (capi 1 e 2) e, per Piu, anche per evasione. I motivi principali denunciati in cassazione sono: (1) inosservanza dell'art. 429, comma 1, lett. c) c.p.p. e mancanza di motivazione, per presunta genericità e indeterminatezza del capo di imputazione riguardante la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., poiché la descrizione si sarebbe limitata alla formula codicistica senza indicare i presupposti fattuali; (2) vizi motivazionali della sentenza di merito, perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto che i beni fossero esposti sugli scaffali e che mancasse vigilanza continuativa o custodia, nonostante tale dato non emerga dagli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che l'imputazione fosse sufficientemente specifica: l'indicazione della tipologia dei beni e del negozio consentiva l'identificazione del presupposto fattuale della circostanza aggravante (esposizione dei beni). Sul secondo motivo ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato, richiamando modalità della denuncia e le ordinarie caratteristiche di esposizione della merce nei negozi del medesimo tipo, sicché era dimostrata la sussistenza concreta dei presupposti dell'aggravante. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 429 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la dedotta violazione dell'art. 429 non sussista quando l'imputazione contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato tali da consentire la difesa; la formula codicistica è ammissibile se integrata da elementi fattuali identificabili (es. tipologia di beni e negozio).

  • art. 625 cod. pen.

    L'aggravante per esposizione dei beni alla pubblica fede è valutabile anche sulla base dell'oggettiva collocazione ed esposizione della merce nei negozi; la presenza di esposizione sugli scaffali può costituire presupposto dell'aggravante se desumibile dagli atti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; i motivi devono essere formulati nei limiti richiesti dalle disposizioni attuative (richiesta di conformità formale e di specificità delle censure).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Richiamata in relazione alle comunicazioni e trasmissioni delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di Cassazione nel periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali; qui indicata per spiegare la ricezione delle conclusioni del Procuratore Generale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • giurisprudenza citata

    Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01

    Richiamo al principio secondo cui non c'è incertezza dell'imputazione se essa indica i tratti essenziali del fatto e consente la difesa; la Corte lo utilizza per sostenere che l'imputazione contestata era sufficientemente specifica.

Massime di principio

  • Una formulazione codicistica di una circostanza aggravante non è necessariamente insufficiente: l'imputazione è valida se, nel complesso, contiene elementi fattuali essenziali (es. tipologia dei beni, luogo) che permettono all'imputato di difendersi.
  • Per censurare in cassazione la genericità dell'imputazione è necessario dimostrare l'effettiva impossibilità di identificare i presupposti fattuali rilevanti per la circostanza aggravante nel testo degli atti;
  • I giudici di merito possono dedurre la sussistenza di aggravanti anche da elementi indiretti presenti negli atti (modalità della denuncia, caratteristiche ordinarie di esposizione della merce), purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Chi impugna con successo deve mostrare puntualmente l'assenza di prove o di motivazione sui fatti rilevanti: mere affermazioni di assenza di prova, senza specifiche indicazioni, sono in genere insufficienti.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso non fondato.

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