Cassazione Penale, Sentenza n. 26969/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando la nullità della dichiarazione di assenza per mancanza di prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio al Giudice di Pace di Milano per nuovo processo, che dovrà essere celebrato dal medesimo Ufficio ma in diversa persona fisica.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di norma processuale in relazione alla dichiarazione di assenza: l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, ma non vi è prova di effettivi contatti o di instaurazione di un rapporto professionale tale da assicurare la conoscenza del procedimento e della data di giudizio; il difensore contesta che tale mera elezione di domicilio non sia idonea a fondare la dichiarazione di assenza.
Norme richiamate
art. 14 comma 5-ter d.lgs. n.286/1998
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (inottemperanza all'ordine di allontanamento); nel procedimento ha costituito il contenuto dell'accusa, ma la condanna è stata annullata per vizi processuali legati alla dichiarazione di assenza.
art. 420-bis comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulla notifica in presenza di determinate condizioni (es. elezione di domicilio, nomina difensore d'ufficio). La Corte indica che, ai fini della dichiarazione di assenza, la notifica formalmente valida al difensore d'ufficio non è sufficiente senza verifica dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
art. 178 comma 1 lett. c cod. proc. pen.
Richiamato nella valutazione della natura della nullità; la disposizione riguarda le ipotesi di nullità formali legate all'intervento dell'imputato.
Norma sulla sanatoria delle nullità; la Corte valuta e scarta l'orientamento che considererebbe sanabile l'asserita nullità relativa alla dichiarazione di assenza, ritenendo invece la nullità assoluta.
Norma sulle nullità assolute; la Corte qualifica la mancata verifica della conoscenza del processo (e quindi l'erronea dichiarazione di assenza) come nullità assoluta, non sanabile.
Sez. Un. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, senza assenso/effettività, non garantisce la conoscenza del procedimento e non giustifica di per sé la dichiarazione di assenza.
Sez. III n. 48376 del 9/11/2022
Decisione richiamata che sostiene la nullità assoluta della notifica/citazione quando non vi sia certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato o della sua volontà di sottrarsi a tale conoscenza.
Sez. V n. 25782 del 2/4/2019
Giurisprudenza che aveva adottato orientamento differente, considerando in alcuni casi la nullità non assoluta e suscettibile di sanatoria; richiamata e discussa dalla Corte nella motivazione.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento; occorre verificare l'effettività del rapporto professionale e i contatti tra imputato e difensore.
- Se non è dimostrata la conoscenza del processo da parte dell'imputato, la dichiarazione di assenza è viziata e integra una nullità rilevante; la Corte tende a qualificare questa nullità come assoluta ai sensi dell'art.179 c.p.p.
- La nullità assoluta della dichiarazione di assenza comporta l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio; non è opportuno considerarla sanabile salvo chiari casi previsti dalla legge.
- Per evitare il vizio, l'ufficio che procede (giudice o PM) deve assicurarsi, quando la notifica avviene al difensore d'ufficio, dell'effettiva instaurazione di un rapporto e della conoscenza del processo da parte dell'imputato (es. riscontri di contatto, dichiarazioni dell'imputato, atti che dimostrino comunicazioni).
- In caso di dubbio sull'effettiva conoscenza, è preferibile adottare forme di notificazione o accertamenti aggiuntivi o nominare un difensore di fiducia, per non esporre il giudicato al rischio di rescissione o di annullamento in sede di legittimità.
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