Cassazione Penale, Sentenza n. 47938/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto, da parte del Tribunale dibattimentale e poi del Tribunale del riesame, della richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con misura cautelare meno afflittiva. La difesa ha articolato tre censure principali: (i) vizio nell'aver fissato la consumazione del reato (artt. 110 e 416-bis c.p.) al momento dell'esecuzione della misura (2020) anziché al 2017, comprimendo il cosiddetto "tempo silente" e falsando la valutazione della attualità del pericolo; (ii) violazione delle norme sul giudizio cautelare e mera apparenza della motivazione per aver dato prevalenza alla presunzione di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.) senza considerare adeguatamente lo stato di incensuratezza, la piena osservanza delle prescrizioni per tre anni e l'impossibilità di ulteriori contatti con gli affiliati; (iii) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ricostruzione del pericolo concreto e attuale di recidiva, nonché alla valutazione delle novae probatorie (esiti dibattimentali, gestione del Centro Igea, amministrazione straordinaria), ritenendo tali elementi idonei a superare la presunzione cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, investito nuovamente in seguito ad annullamento parziale con rinvio, abbia compiuto un esame completo e non frammentario della piattaforma indiziaria, valutando le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, le emergenze intercettive e gli elementi relativi agli interessi economici comuni con il Clan Puca (comproprietà implicita, riciclaggio, interessi nel settore sanitario, pressioni politiche/elettorali). Il Tribunale ha concluso che le novità indicate dalla difesa non erano idonee a escludere il rischio di reiterazione delittuosa e che il decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni non erano, di per sé, sufficienti a prevalere di fronte alla solida convergenza indiziaria. Pertanto è stato confermato il rigetto dell'appello cautelare e la permanenza della misura degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Usato per la sintesi dei motivi di ricorso nella forma prevista; la Corte ricorda la formulazione sintetica degli atti di impugnazione
Richiamato nell'ambito delle deduzioni di violazione procedurale relative alla motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte valuta la correttezza del procedimento di riesame
Norma che regola il giudice investito del rinvio dopo annullamento: il giudice del rinvio compie un nuovo e completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri, salvo che non ripeta il percorso logico già censurato. La Corte ne conferma l'applicazione consentendo al Tribunale del riesame di rivalutare compiutamente le emergenze probatorie
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa in relazione agli addebiti sulla conformità del procedimento cautelare; la Corte esamina se il giudizio di riesame abbia rispettato i requisiti di motivazione e contraddittorio
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di pericolosità sociale per talune fattispecie (tra cui il concorso esterno); la Corte ribadisce che tale presunzione può essere superata solo mediante una valutazione prognostica fondata su dati fattuali concreti: il mero decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni non bastano se permangono gravi indizi e interessi comuni con il sodalizio
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di vizio di motivazione; la Corte verifica la correttezza dell'esposizione dei fatti e delle fonti di prova nel provvedimento impugnato
art. 292, lett. c) cod. proc. pen.
Citando la disciplina delle formalità motivazionali, la difesa lamentava vizio di motivazione; la Corte ha invece ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non contraddittoria
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle misure cautelari e della motivazione; la Corte ritiene che il giudice abbia correttamente applicato i criteri previsti
Richiami normativi alla partecipazione a reato in concorso materiale: la questione cronologica della consumazione è stata valutata nel suo contesto probatorio
Fattispecie di associazione di tipo mafioso/organizzata: la Corte e il Tribunale del riesame hanno valutato la concreta persistenza di rapporti e interessi economici comuni con il clan ai fini della attualità delle esigenze cautelari
Massime di principio
- Nei procedimenti per concorso esterno o rapporti con associazioni mafiose la presunzione di pericolosità sancita dall'art. 275, comma 3 c.p.p. è relativa e può essere superata solo da elementi fattuali concreti che dimostrino la perdita di interessi comuni o l'effettiva rottura dei rapporti; il mero decorso del tempo o il rispetto formale delle prescrizioni non sono di per sé decisivi.
- Il "tempo silente" (intervallo cronologico tra fatti contestati ed esecuzione della misura) è un elemento da valutare ma in via residuale: se la piattaforma indiziaria mostra contatti economici o funzionali recenti o continuità di interessi con il sodalizio, quel tempo perde rilievo.
- Il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., ha il potere di riesaminare completamente le emergenze probatorie; tuttavia non può limitarsi a ripetere un percorso logico già censurato dalla Cassazione: deve valutare espressamente le "novità" indicate e motivare perché esse non incidono sulla prognosi cautelare.
- Per superare la presunzione cautelare è utile fornire prove concrete di dissociazione o di cessazione degli interessi economici comuni (es. documentazione che dimostri la effettiva separazione patrimoniale, cessazione dei rapporti gestionali, prova di impossibilità di contatti), non solo allegazioni generiche o riferimenti aspecifici a esiti dibattimentali.
- La conformità al regime delle misure (osservanza delle prescrizioni) è un elemento rilevante ma va valutata insieme al quadro indiziario complessivo: la buona condotta non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono profili di collegamento operativo con il clan.
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