Ordinanza n. 5173/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del decreto di decisione rep.n.1423 del 03.11.2022, emesso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico avanzato dal ricorrente proposto per l'annullamento del decreto n.223 del 07.07.2022, emesso dalla Commissione regionale per il Patrimonio Culturale della Campania, recante la dichiarazione di interesse storico artistico, ai sensi degli artt. 10 co.3 lettera a, 13, 14, 15 del D.lgs 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. di immobile sito nel Comune di Marigliano; del verbale relativo alla seduta n.2 del 25.10.2022del Ministero della Cultura – Direzione Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Comitati tecnico-scientifici congiunti, allegato al decreto di decisione rep. N. 1423 del 03.11.2022; del decreto n.223 del 07.07.2022, a firma del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale per la Regione Campania, della relazione storico-artistica allegata al Decreto n.223 del 07.07.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di interesse storico-artistico di un immobile sito nel Comune di Marigliano, con decisione ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto il ricorso gerarchico, il verbale della seduta dei comitati tecnico-scientifici congiunti, il decreto della Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Campania recante la dichiarazione di interesse storico-artistico dell'immobile e la relativa relazione storico-artistica. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la possibile incompetenza territoriale, dandone avviso alle parti in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La questione decisiva ha riguardato l'individuazione del foro competente tra il TAR Lazio, sede dell'amministrazione statale che aveva adottato il provvedimento ministeriale di rigetto, e il TAR Campania, in ragione dell'efficacia diretta del vincolo limitata all'immobile situato nella Regione Campania.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Campania. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell'autorità che ha adottato l'atto è recessivo quando gli effetti diretti del provvedimento sono limitati all'ambito territoriale di una sola regione. Nel caso concreto, gli atti impugnati riguardano l'imposizione di un vincolo storico-artistico su un singolo immobile sito a Marigliano, con effetti diretti circoscritti alla Campania. Il Collegio ha applicato il principio enunciato dall'Adunanza plenaria n. 13 del 2021, secondo cui il criterio dell'efficacia spaziale sostituisce quello della sede anche quando l'atto sia stato adottato da un organo centrale dell'amministrazione statale o da un organo periferico avente sede nella circoscrizione di altro TAR. Ha inoltre rilevato che la controversia non rientra nelle ipotesi di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio previste dall'art. 135 c.p.a. Il processo può essere riassunto davanti al TAR Campania entro il termine di legge, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
I criteri della sede dell'autorità e dell'efficacia spaziale sono complementari; quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente limitati alla circoscrizione di un TAR periferico, il criterio dell'efficacia spaziale prevale su quello della sede dell'autorità emanante.
Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado.
Il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di competenza fino alla decisione di primo grado.
La declaratoria di incompetenza consente la riassunzione del processo davanti al TAR indicato come competente entro il termine di legge.
Prima di decidere sulla questione rilevata d'ufficio, il giudice deve darne avviso alle parti, come avvenuto in udienza.
La controversia non rientra tra quelle attribuite alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio.
artt. 10, comma 3, lettera a), 13, 14 e 15 d.lgs. 42/2004
Costituiscono il fondamento normativo della dichiarazione di interesse storico-artistico dell'immobile; la loro applicazione sostanziale non è stata esaminata per la definizione della questione di competenza.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2021
Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue […] una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale.
Il criterio della sede è sostituito da quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell'atto si producono in un solo ambito territoriale, anche per atti di organi centrali dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale ex art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia spaziale operano secondo una logica di complementarietà: quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente limitati alla circoscrizione di un TAR periferico, prevale il criterio dell'efficacia spaziale.
- La competenza territoriale fondata sull'efficacia spaziale prevale anche se il provvedimento è stato adottato da un organo centrale dell'amministrazione statale o da un organo periferico con sede nella circoscrizione di un diverso TAR.
- Un provvedimento di imposizione di un vincolo storico-artistico su un singolo immobile radica la competenza territoriale presso il TAR della regione in cui l'immobile è situato, quando gli effetti diretti del vincolo sono limitati a quel territorio.
- Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato d'ufficio fino alla decisione di primo grado, previa sottoposizione della questione alle parti, e la declaratoria consente la riassunzione del processo davanti al TAR competente nel termine di legge.
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