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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5923 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente e relativa all'annullamento dell'iscrizione a ruolo dell'IVA non versata per l'anno 1997. L'Agenzia ha denunciato insufficiente motivazione, sostenendo che la CTR non avesse chiarito se la documentazione della notifica dell'appello fosse materialmente mancante oppure se fosse stata esaminata e ritenuta inidonea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della CTR, precisando che, in caso di notifica dell'appello tramite servizio postale, la semplice relata o il documento attestante la spedizione non dimostrano il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. Tale prova richiede l'avviso di ricevimento. Poiché l'Agenzia non aveva dimostrato di aver prodotto l'avviso di ricevimento, l'appello è rimasto correttamente dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22

    La notifica dell'appello tributario deve essere provata secondo le forme previste per la notificazione degli atti processuali; la parte che impugna deve documentare il regolare perfezionamento della notifica nei confronti della controparte.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 3

    Disciplina le modalità della notificazione a mezzo posta e la documentazione dell'attività di spedizione o consegna affidata al servizio postale.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 4

    "L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione".

    Quando la notifica è effettuata tramite servizio postale, l'avviso di ricevimento prova la consegna dell'atto al destinatario e quindi il perfezionamento della notifica nei suoi confronti. La ricevuta di spedizione o la relata non sono normalmente sufficienti a dimostrare tale risultato.

  • Art. 148 c.p.c.

    Individua gli elementi della relata di notificazione; tuttavia, nel caso di notifica postale, la prova decisiva del perfezionamento resta l'avviso di ricevimento previsto dalla legge speciale.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenze n. 14917 del 2016 e n. 14916 del 2015

    Richiamate per distinguere la fase di trasmissione o spedizione dell'atto dalla consegna al destinatario: la prima non dimostra da sola il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.

Massime di principio

  • Chi propone un appello deve provare non soltanto di aver spedito o consegnato l'atto all'ufficiale postale, ma anche che la notifica si sia perfezionata nei confronti del destinatario.
  • Nelle notifiche a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è normalmente il documento essenziale per dimostrare la consegna dell'atto; la sola ricevuta di spedizione o la relata non sono sufficienti.
  • La mancata produzione della prova del perfezionamento della notifica può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se l'atto è stato effettivamente spedito.
  • La parte che invoca un vizio di motivazione deve dimostrare un'effettiva carenza logica della sentenza; non basta prospettare una diversa lettura dei documenti processuali.
  • È necessario depositare e indicare con precisione nel fascicolo processuale tutti i documenti che dimostrano la notifica, compreso l'avviso di ricevimento, affinché il giudice possa verificarne tempestività e regolarità.

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