Cassazione Penale, Ordinanza n. 09786/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo nuovo rispetto all'appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p., e comunque del tutto generico e privo di concreta motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Salerno aveva confermato la responsabilità dell'imputato per evasione. In cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero omesso di pronunciare assoluzione nonostante, a suo dire, fosse agli atti la prova evidente che egli non aveva commesso il fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era assolutamente generico e non collegato ai motivi dell'appello, che riguardavano solo le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, entrambi già motivatamente esaminati dalla Corte territoriale. Il ricorrente ha dunque introdotto un motivo nuovo in cassazione, senza specificazioni fattuali o argomentazioni concrete, con una censura meramente assertiva e finalizzata solo a ritardare l'irrevocabilità della condanna.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la responsabilità in appello
vieta in cassazione la proposizione di motivi nuovi rispetto a quelli dedotti con l'appello
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che introduca un motivo nuovo, non prospettato con l'atto di appello, quando la censura non sia riconducibile ai motivi devoluti al giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifica e concreta: non è sufficiente un'asserzione apodittica dell'innocenza o dell'esistenza di prove evidenti non altrimenti indicate.
- La genericità assoluta del ricorso, specie se sganciata dalle ragioni dell'impugnazione precedente, comporta l'inammissibilità e la condanna alle spese processuali oltre al versamento alla Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in uno strumento meramente dilatorio volto a ritardare il passaggio in giudicato della condanna.
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