Cassazione Penale, Ordinanza n. 32480/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Roma, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di ricettazione, al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma quarto, c.p. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Quanto alla responsabilità, ha contestato la vaghezza del riconoscimento fotografico. La Corte ha rilevato che il riconoscimento era stato corroborato dal rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato degli stessi capi di abbigliamento, una felpa e un paio di pantaloni con caratteristiche individualizzanti, indossati dal soggetto ripreso dalle videocamere, nonché dal fatto che la mascherina coprisse solo parzialmente il volto, lasciando visibili tratti somatici utili al riconoscimento. Quanto all'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, c.p., il ricorrente ha sostenuto la particolare tenuità del danno, ma la Corte territoriale l'ha esclusa rilevando che l'oggetto della ricettazione era una carta di credito: il danno non va rapportato al valore materiale della carta, bensì alla sua potenziale utilizzabilità seriale, di valore non determinabile, oltre che alle modalità organizzate e professionali della condotta, idonee a consentire prelievi anche superiori a quello contestato. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorrente ha valorizzato principalmente lo stato di incensuratezza; la Corte d'appello ha invece evidenziato l'assenza di segni di resipiscenza e il disinteresse rispetto all'esito del giudizio e al risarcimento del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi costituissero una pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e correttamente disattese, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente non prospettabili, nei termini dedotti, la violazione del canone dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio e le censure sulla valutazione del riconoscimento fotografico, considerate una richiesta non consentita di rivalutazione del compendio indiziario. Ha confermato la correttezza dell'esclusione dell'attenuante della particolare tenuità del danno nella ricettazione di una carta di credito e del diniego delle attenuanti generiche, motivato dall'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Il motivo di ricorso per cassazione non può tradursi nella riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice d'appello senza confrontarsi con la relativa motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La censura motivazionale non consente una rivalutazione del compendio probatorio quando la decisione di merito abbia fornito una motivazione congrua e coerente.
La responsabilità per ricettazione può essere fondata su un riconoscimento fotografico corroborato dal rinvenimento presso l'imputato di elementi individualizzanti coerenti con la persona ripresa.
particolare tenuità del fatto
Nella ricettazione avente a oggetto una carta di credito, l'attenuante non è configurabile quando il danno sia valutato considerando la potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento, anziché il solo valore materiale del supporto.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, specialmente dopo la riforma richiamata dalla Corte.
condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata dalla Corte in favore della Cassa delle ammende.
riforma dell'art. 62-bis c.p.
La Corte richiama la riforma quale fondamento del principio per cui la sola incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.
conversione con modificazioni del d.l. 23 maggio 2008, n. 92
La Corte richiama la legge di conversione in relazione alla riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura relativa alla valutazione di un riconoscimento fotografico non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova ponderazione del compendio probatorio quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e abbia valorizzato elementi di corroborazione, quali il rinvenimento di indumenti con caratteristiche individualizzanti coerenti con quelli visibili nelle immagini.
- Nella ricettazione di una carta di credito, ai fini della particolare tenuità del danno non rileva soltanto il valore materiale del supporto, ma anche la potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento; tale potenzialità può escludere l'attenuante.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per ottenere il riconoscimento.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può valorizzare l'assenza di resipiscenza, il disinteresse per l'esito del giudizio e il mancato risarcimento del danno.
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