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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27918/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso riguardava un'ordinanza della Corte d'assise d'appello che, in sede di esecuzione, aveva escluso l'unicità del disegno criminoso ai fini del riconoscimento della continuazione tra più reati. Secondo la motivazione richiamata dalla Cassazione, il giudice dell'esecuzione aveva fondato il diniego su una valutazione logica e aderente al dato normativo, valorizzando le eterogenee caratteristiche delle condotte delittuose poste in continuazione e rilevando che esse erano accomunate soltanto dalla finalità di lucro e da uno stile di vita deviante. Il ricorrente censurava tale apprezzamento di merito, ma senza superare la valutazione già compiuta dal giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato implicitamente quale norma di riferimento del tema della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso, esclusa in concreto dal giudice dell'esecuzione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso non può essere desunta in modo automatico dalla sola comune finalità di lucro o dall'esistenza di uno stile di vita deviante, occorrendo una verifica concreta delle caratteristiche delle singole condotte.
  • La valutazione del giudice dell'esecuzione sulla sussistenza o meno della continuazione è censurabile in cassazione solo se illogica o giuridicamente errata; non è sufficiente proporre una diversa lettura del merito.
  • Quando il ricorso si limita a contestare apprezzamenti di fatto già motivati in modo coerente e ancorati al dato normativo, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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