Cassazione Penale, Ordinanza n. 05066/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. Il ricorso per cassazione deduceva un vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di adeguata motivazione in ordine al dolo necessario per l'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva reso una motivazione logica, coerente e puntuale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare la congruità della motivazione sul dolo.
Richiamato implicitamente nella logica del giudizio di legittimità: il motivo sulla motivazione è stato ritenuto eccedente i limiti del controllo di cassazione perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata contenga una motivazione logica, coerente e puntuale.
- La dedotta assenza di motivazione sul dolo non è scrutinabile in cassazione se la decisione di merito ha effettivamente argomentato in modo adeguato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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