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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4944/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e motivazione illogica in relazione al principio della formazione progressiva del giudicato, sostenendo che la Corte di appello nel giudizio di rinvio ha oltrepassato i limiti del potere decisionale fissati dalla Corte di cassazione annullante. In particolare, contestano la rinnovata affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale, capo F) che, nella precedente decisione di merito, era stato ritenuto assorbito nel reato di tentato omicidio (capo B) e la cui statuizione favorevole non era stata impugnata, acquistando così carattere di giudicato progressivo secondo la difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha chiarito i limiti e i poteri del giudice del rinvio (più ampi quando l'annullamento è per vizio di motivazione) ma ha anche ribadito il vincolo costituito dalla formazione progressiva del giudicato: poiché la statuizione che aveva assorbito il reato di cui all'art. 337 c.p. nel tentato omicidio era divenuta irrevocabile (non impugnata), la Corte territoriale non poteva far «rivivere» quel reato nel giudizio di rinvio. Perciò la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la decisione impugnata nella parte relativa al reato di cui all'art. 337 c.p. nei confronti di Castiglione e De Biasio e, estendendo gli effetti favorevoli ai sensi dell'art. 587 c.p.p., ha esteso l'annullamento anche a Salvatore Bruno, eliminando la pena relativa a quel capo.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma sostanziale contestata (resistenza a pubblico ufficiale). La Corte ha stabilito che la responsabilità per questo reato non poteva essere rialzata in sede di rinvio poiché la statuizione sulla sua assorbimento nel reato di tentato omicidio era divenuta irrevocabile.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato per delimitare i poteri del giudice del rinvio: la Corte precisa che, dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha pieni poteri di cognizione nei limiti indicati dall'art. 627 comma 3, ma tali poteri non sono illimitati quando sorge giudicato progressivo.

  • art. 587 c.p.p.

    Applicato per estendere agli altri coimputati gli effetti favorevoli dell'annullamento senza rinvio: la Corte ha esteso gli effetti dell'annullamento anche a Salvatore Bruno, che si trovava in identica situazione.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato nel quadro della formazione del giudicato e dell'autorità di cosa giudicata: la Corte si è avvalsa dei principi relativi al consolidamento delle statuizioni non impugnate.

  • art. 597 c.p.p.

    Citando la distinzione tra 'capo' e 'punto' della decisione, la Corte ha ribadito che il giudicato progressivo si forma sul capo (la singola imputazione) e non sulle singole argomentazioni, con conseguente preclusione a rimettere in discussione una statuizione sul capo non impugnata.

  • art. 530, 546, 192, 648, 649 c.p.p. (richiamate nella doglianza)

    Richiamate nella parte dei motivi di ricorso relativi al principio di formazione progressiva del giudicato e alle regole sul limite del giudizio di rinvio e sulle garanzie difensive; la Corte le ha considerate nel più ampio quadro dei limiti all'attività del giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla per vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha ampi poteri per riesaminare il fatto e le prove, ma resta vincolato dalle statuizioni che siano divenute irrevocabili (giudicato progressivo) sul "capo" di imputazione.
  • Quando una sentenza di merito ha assorbito un reato in un altro e quella statuizione non è stata impugnata, l'assorbimento può formare giudicato progressivo e il reato assorbito non può essere "rialzato" in sede di rinvio.
  • L'annullamento senza rinvio con effetti favorevoli può e deve essere esteso ai coimputati non ricorrenti situati nella stessa posizione, ai sensi dell'art. 587 c.p.p.
  • Il limite tra la funzione revisoria del giudice del rinvio e la tutela del principio di certezza del giudicato impone di verificare sempre se l'oggetto del rinvio comprenda effettivamente il capo ritenuto assorbito e non impugnato.
  • La Corte di rinvio può pervenire a conclusioni diverse rispetto alla sentenza annullata, ma deve motivare su basi non già censurate dalla Cassazione e rispettare i punti di giudicato già formatisi.

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