Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21097/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione a fini di spaccio e cessione di cocaina in lieve entità. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione allo spaccio, sostenendo che il giudice di merito non avesse spiegato adeguatamente perché escludere l'uso personale e che la prova della cessione non emergesse dalla testimonianza dell'operatore di polizia. Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p., assumendo che la modesta quantità di stupefacente e l'esiguità del denaro rinvenuto dimostrassero l'occasionalità del fatto. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 163 c.p., sostenendo che le stesse circostanze avrebbero dovuto imporre il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente e correttamente costruita su elementi sintomatici della cessione a terzi: modalità di accostamento dell'imputato all'auto, tentativo di fuga di entrambi i soggetti all'arrivo della polizia e rinvenimento della cocaina, occultata sulla persona dell'imputato, già suddivisa in dosi. Ha ritenuto non consentiti in sede di legittimità il secondo e il terzo motivo, perché attinenti al trattamento sanzionatorio, sorretto da motivazione congrua: il giudice di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità dello scambio e il confezionamento in dosi, e aveva conseguentemente negato la sospensione condizionale della pena, anche in considerazione del fatto che l'imputato non era incensurato, pur avendo già beneficiato delle attenuanti generiche e di una pena prossima al minimo. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice ritenuta integrata dalla detenzione e cessione di cocaina in relazione a un episodio di lieve entità.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il diniego della particolare tenuità del fatto, ritenendo non occasionale la condotta e incompatibili con l'istituto le modalità del fatto.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è stata correttamente negata in ragione della non occasionalità del fatto e della personalità dell'imputato non incensurato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie riguarda detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente, in specie cocaina.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili come vizio di motivazione censure che mirano in realtà a una nuova valutazione del compendio indiziario, quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta da elementi sintomatici concreti, quali le modalità della condotta, il tentativo di fuga dei soggetti coinvolti e il rinvenimento della sostanza già suddivisa in dosi.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità dell'azione rivelino non occasionalità o una consuetudine del comportamento, anche a fronte di quantitativi non elevati di droga.
  • La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata quando il giudice di merito, con motivazione congrua, valorizzi la non occasionalità del fatto e la personalità dell'imputato, specie se non incensurato, anche in presenza di attenuanti generiche e di pena prossima al minimo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.