Cassazione Civile, Ordinanza n. 22706/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato inserimento del lavoratore negli elenchi del personale transitato nel 1999 dall'ente di formazione professionale alle dipendenze della Provincia. Il ricorrente sosteneva che, al momento del passaggio diretto, dovesse ancora considerarsi operante la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nulle le sue dimissioni dall'ente di provenienza; da ciò faceva discendere il diritto a essere incluso nel trasferimento del personale o, in alternativa, a essere ricollocato presso altro centro di formazione gestito dalla Regione, con richiesta di risarcimento del danno per il mancato guadagno. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la Corte d'appello per non avere riconosciuto che la declaratoria di nullità delle dimissioni fosse efficace fino alla successiva riforma in appello e, quindi, per avere escluso il suo diritto alla costituzione del rapporto con la Provincia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha affermato che, pur essendo vero che la riforma in appello priva di efficacia la sentenza di primo grado dalla data della sua pubblicazione, l'effetto della sentenza di secondo grado comporta la reviviscenza dell'atto originariamente dichiarato nullo e della volontà in esso contenuta. Nel caso concreto ciò significava ripristinare la validità delle dimissioni rassegnate in epoca anteriore al passaggio diretto del personale, con conseguente esclusione del ricorrente dalla platea dei destinatari del trasferimento alla Provincia di Viterbo. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico del ricorrente solo nei confronti della Regione Lazio, poiché la Provincia di Viterbo non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
viene richiamato come vizio dedotto nel ricorso per cassazione, ma il motivo è ritenuto infondato nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La riforma in appello di una sentenza che abbia dichiarato la nullità di un atto determina la caducazione della pronuncia di primo grado dalla data della sua pubblicazione, ma comporta anche la reviviscenza dell'atto originariamente qualificato come nullo e della volontà da esso espressa.
- Quando il diritto fatto valere dipende dall'inclusione in una determinata platea di destinatari di un trasferimento di personale, chi abbia validamente rassegnato le dimissioni prima della data del passaggio non può essere incluso tra i soggetti trasferiti, anche se una sentenza di primo grado aveva temporaneamente dichiarato nulle quelle dimissioni.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non è sufficiente se la censura mira in realtà a sovvertire una corretta applicazione del principio secondo cui l'effetto della riforma della decisione di nullità ripristina la validità dell'atto originario.
- La condanna alle spese può essere limitata alla sola parte che abbia effettivamente svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
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