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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40327/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/04/2025. Dal testo emerge che i ricorsi riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: uno dei ricorrenti articolava tre motivi, gli altri due un solo motivo ciascuno. Le doglianze erano incentrate sulla pena base, sulla misura delle attenuanti generiche, sulla diversa pena rispetto al coimputato giudicato con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., sulla graduazione degli aumenti per continuazione e sulla caratterizzazione circostanziale delle condotte. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano tutti reiterativi di quelli già dedotti in appello, privi di specificità e non confrontati con la motivazione della Corte territoriale. Quanto a un motivo, è stata richiamata la valutazione dei precedenti di polizia ai fini del giudizio prognostico sulla sospensione condizionale della pena; quanto agli altri, la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logica, non contraddittoria e non censurabile perché l’impugnazione mirava a una nuova valutazione della congruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla reiterazione delle censure rispetto ai motivi di appello, sulla mancanza di specificità ex art. 581 c.p.p. e sull’inammissibilità in cassazione delle doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità, anche per genericità o per difetto di correlazione con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire alla luce dei criteri legali di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato il diverso esito processuale derivante dall'accesso al rito del patteggiamento del coimputato, rilevante nella comparazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le doglianze di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede non solo assenza di genericità, ma anche correlazione critica con le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione di merito.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrarietà o manifesta illogicità.
  • La graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, è rimessa al giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e può essere censurata in cassazione solo per vizi motivazionali rilevanti.
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice può valorizzare i precedenti di polizia se da essi ricava concreti elementi fattuali idonei a formulare un giudizio negativo sulla personalità e sulla prognosi di futura recidiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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