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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02960/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di progettazione e direzione lavori conferito a un ingegnere per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato danneggiato dal sisma, a fronte di un contributo pubblico rilevante. Dopo contrasti con l’impresa appaltatrice, il rapporto professionale fu risolto; i committenti agirono poi per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’inadempimento professionale. Nel corso del giudizio vi fu anche una chiamata in causa del geologo collegato alla vicenda e della relativa assicurazione, con questione processuale sull’effetto interruttivo dovuto al decesso del geologo e sulla scindibilità o inscindibilità delle cause. In primo grado, in un giudizio separato, venne accolta solo in parte la domanda risarcitoria, rigettata la domanda riconvenzionale del professionista per i compensi e disposta la manleva dell’assicurazione con franchigia. La Cassazione, in precedente fase del processo, aveva già affermato che la chiamata del terzo aveva reso le cause tra loro dipendenti e inscindibili, imponendo la declaratoria di estinzione dell’intero processo. Nel ricorso attuale il professionista censurava la decisione di rinvio soprattutto quanto alle spese di lite e, in sostanza, alla ricostruzione dei fatti, sostenendo che non dovessero gravare su di lui gli effetti della prosecuzione e della liquidazione delle spese dell’intero procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile e ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto. Ha ritenuto inammissibile la censura sulle spese, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri di liquidazione relativi all’intero procedimento, comprensivo anche della fase di cassazione e del rinvio, e ha ritenuto parimenti inammissibile il motivo che contestava la ricostruzione dei fatti, perché ormai coperta dal giudicato formatosi sull’intera vicenda a seguito della precedente decisione della Corte di cassazione. La decisione ribadisce quindi che, una volta formato il giudicato sull’assetto complessivo della lite, non è più aggredibile in cassazione la ricostruzione fattuale posta a base della pronuncia di rinvio, né la regolazione delle spese quando sia coerente con l’esito complessivo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato come strumento di accertamento tecnico preventivo finalizzato a verificare la responsabilità professionale prima del giudizio di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato come base della richiesta del professionista di condanna per lite temeraria nei confronti degli attori, domanda non accolta nel quadro della vicenda descritta.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto nel precedente ricorso di cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    a norma del comma1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002

    applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione ha già pronunciato una decisione che definisce l’assetto complessivo della controversia e si è formato il giudicato sull’intera vicenda, non è più possibile contestare in modo utile la ricostruzione dei fatti compiuta sulla base di tale giudicato.
  • La censura in cassazione sulle spese di lite è inammissibile se la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri di liquidazione riferiti all’intero procedimento, comprensivo delle fasi pregresse e successive indicate dalla decisione di rinvio.
  • La mera riproposizione di doglianze sulla ricostruzione fattuale, senza indicare un vizio autonomamente scrutinabile e non coperto da giudicato, non è idonea a superare la soglia di ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • L’effetto del giudicato formatosi sull’intera vicenda processuale preclude la riapertura del thema decidendum anche sotto il profilo della regolazione delle conseguenze accessorie, ove queste siano coerentemente collegate all’esito definitivo del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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