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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41522/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25/06/2024 con cui il Tribunale di Napoli, limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p., ha annullato l'ordinanza del GIP del 03/06/2024 che aveva disposto gli arresti domiciliari, confermando la misura solo per il reato di cui all'art. 648 c.p. Il ricorrente deduce (1) illogicità e carenza della motivazione in ordine all'inidoneità di misure alternative agli arresti domiciliari, lamentando che il Tribunale del riesame non ha considerato l'affievolimento delle esigenze cautelari dopo l'esclusione della gravità indiziaria per l'art. 416 c.p. e non ha valutato elementi favorevoli (giovane età, incensuratezza, episodicità del fatto, tempo trascorso); il Tribunale avrebbe usato argomentazioni congetturali riguardanti la condotta degli affiliati alla presunta consorteria non riconducibili al Russo. (2) Insussistenza della motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari: la difesa sostiene che, in assenza del riconoscimento di una posizione di affiliato, non è spiegato perché gli arresti domiciliari siano necessari per un episodio di ricettazione di 600 grammi d'oro del 09/02/2023, fattispecie per la quale il Russo era stato inizialmente denunciato in stato di libertà.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il GIP del Tribunale di Napoli ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Russo con provvedimento del 06/09/2024, sicché l'interesse dell'impugnante a ottenere la rimozione della misura è venuto meno e l'impugnazione è divenuta priva di oggetto. La Corte richiama il principio secondo cui l'interesse ai sensi dell'art. 568, co. 4, c.p.p. deve essere attuale e persistere fino alla decisione. Per l'inammissibilità non sono irrogate spese processuali né sanzioni pecuniarie, posto che il venir meno dell'interesse è sopravvenuto per fatti inerenti all'evoluzione del procedimento e non configura soccombenza della parte.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 416

    L'art. 416 è stato il capo d'imputazione la cui gravità indiziaria è stata esclusa dal Tribunale di Napoli; la decisione ha influito sul giudizio sulle esigenze cautelari, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della valutazione degli indizi in ragione dell'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto venir meno dell'interesse.

  • Codice penale - art. 648

    Il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) è quello rispetto al quale la misura cautelare era stata confermata in parte; la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari con riferimento a tale fatto è stata contestata dal ricorrente, ma la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura penale - art. 568, comma 4

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Norma è stata interpretata nel senso che l'interesse all'impugnazione deve essere attuale e concreto fino alla decisione; la revoca della misura cautelare durante il procedimento rende sopravvenuto il difetto d'interesse e determina l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata durante il procedimento di impugnazione, l'interesse del ricorrente a ottenere la rimozione della misura cessa e il ricorso diventa inammissibile per carenza di interesse.
  • L'interesse di cui all'art. 568, comma 4, c.p.p. deve essere attuale e concreto fino al momento della decisione: l'impugnazione è ammessa solo se il provvedimento impugnato è ancora idoneo a causare un pregiudizio eliminabile con l'accoglimento.
  • In caso di sopravvenuto venir meno dell'interesse non si configurano automaticamente condanne per spese o sanzioni pecuniarie se la sopravvenienza è riconducibile all'evoluzione del procedimento e non a una soccombenza su questioni di merito.
  • Quando si contesta la necessità di una misura cautelare, la difesa dovrebbe documentare fattori concreti che riducono il rischio di fuga o di reiterazione (es. giovane età, incensuratezza, episodicità del reato, tempo trascorso), perché argomentazioni astratte o congetturali sono deboli davanti al riesame.
  • Se dal riesame viene esclusa la partecipazione ad associazione a delinquere (art. 416 c.p.), tale esclusione rileva per la valutazione complessiva delle esigenze cautelari e può attenuarle, ma la valutazione finale resta rimessa al giudice che deve motivare con fatti verificabili e non con ipotesi speculative.

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