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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21365/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti, due imputati, hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo, proposto con atto comune, hanno contestato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., ma la censura è stata ritenuta una mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e già disattesi dalla corte di merito. Con il secondo motivo hanno lamentato: da un lato, la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; dall'altro, la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte ha ritenuto la prima doglianza non deducibile in cassazione perché nuova, non essendo stata oggetto di specifico motivo di appello; la seconda doglianza è stata reputata manifestamente infondata, poiché la Corte di appello aveva già spiegato che il Tribunale aveva concesso le attenuanti generiche equivalenti e non vi erano ragioni per un giudizio di prevalenza.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come oggetto della censura sulla responsabilità per ricettazione, ma la doglianza è stata dichiarata non specifica perché meramente reiterativa dei motivi di appello.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è stata esaminata nel merito perché dedotta per la prima volta in cassazione, quindi non deducibile.

  • art. 62 bis c.p.

    Le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado in regime di equivalenza; la richiesta di prevalenza è stata respinta perché priva di specifiche ragioni idonee a superare la valutazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riprodurre le deduzioni già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, perché difetta di specificità.
  • Non sono deducibili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove che non risultino specificamente devolute al giudice di appello; una generica allusione nel gravame non basta a preservare il tema.
  • La censura sulle attenuanti generiche è infondata quando la sentenza di merito abbia già motivato sull'assetto delle circostanze e il ricorrente non offra elementi specifici idonei a dimostrare l'illogicità della valutazione compiuta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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