Cassazione Penale, Ordinanza n. 29469/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova, deducendo con più motivi: (1) l'asserita invalidità o inutilizzabilità della querela ai fini della procedibilità del reato per mancata preventiva escussione della persona offesa; (2)-(4) vizi della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo una diversa lettura del compendio probatorio; (5) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (6) l'intervenuta prescrizione del reato; (7) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto/danno. La Corte rileva che la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e immune da vizi, mentre i motivi di ricorso, in larga parte, mirano a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione; inoltre esclude sia la fondatezza della questione sulla querela, sia quella sulla prescrizione, applicando la disciplina sospensiva introdotta dalla riforma del 2017 e il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati o non consentiti tutti i motivi: infondata la censura sulla querela; inammissibili i motivi sulla ricostruzione dei fatti e sulla motivazione di responsabilità; infondato il motivo sulle attenuanti generiche; inammissibile per genericità e novità la doglianza sulla particolare tenuità del fatto/danno; manifestamente infondate le censure sulla prescrizione, sia per l'applicazione della sospensione dei termini prevista dalla legge n. 103 del 2017, sia perché l'inammissibilità preclude il rilievo di un'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la data di commissione del reato devono applicarsi le disposizioni che prevedono la sospensione dei termini di prescrizione, con conseguente impossibilità di considerare il reato estinto per prescrizione alla data della decisione.
La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto/danno è stata ritenuta inammissibile perché generica, di merito e non specificamente proposta in appello.
Nel valutare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, potendo restare implicitamente superati gli altri.
In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o una rilettura degli elementi probatori secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Il principio sul rilievo della prescrizione non opera quando il ricorso è inammissibile, poiché l'inammissibilità preclude la declaratoria di estinzione del reato maturata dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che solleciti una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio, perché tale apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- La validità e l'utilizzabilità della querela ai fini della procedibilità non sono subordinate, in assenza di una specifica previsione normativa, alla preventiva escussione della persona offesa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti i dati favorevoli prospettati dalle parti.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile se è generica, si fonda su questioni di fatto e introduce una questione non specificamente dedotta nei motivi di appello.
- Quando per il fatto contestato opera la disciplina sospensiva dei termini di prescrizione introdotta dalla riforma del 2017, il reato non può dirsi estinto se il decorso del tempo non ha maturato la prescrizione tenendo conto di tale sospensione.
- L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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