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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37717/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Il Comune aveva insinuato al passivo del fallimento della società di riscossione un credito di euro 8.829.023,10 per il mancato riversamento di tributi locali già riscossi per conto dell’ente. Il tribunale aveva ammesso il credito senza privilegio, ritenendo che il privilegio tributario ex art. 2752 c.c. operi solo nel rapporto tra ente impositore e contribuente e venga meno quando il tributo sia stato pagato al concessionario, perché il successivo obbligo di riversamento nascerebbe da un rapporto negoziale o amministrativo distinto e non assistito da prelazione. Il ricorrente ha censurato tale impostazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2752 e 2745 c.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la prelazione segue la causa del credito e permane anche quando la riscossione avvenga tramite concessionario nell’ambito di un procedimento unitario di prelievo tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la tesi del tribunale secondo cui il credito del Comune verso il concessionario, per il mancato riversamento delle somme riscosse, sarebbe un credito solo negoziale e quindi privo di privilegio. Richiamando il più recente orientamento di legittimità, ha affermato che il rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione, pur non essendo tributario in senso stretto, presenta connotazioni pubblicistiche ed è finalizzato alla riscossione e al riversamento dei tributi, i quali mantengono la loro natura fiscale anche dopo l’incasso da parte del concessionario. Di conseguenza il credito va ammesso al passivo con il privilegio di legge ex art. 2752 c.c. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2752 c.c.

    Il privilegio sui crediti tributari permane anche quando le somme siano state riscosse dal concessionario e non ancora riversate all’ente impositore, perché i tributi incassati conservano la loro natura fiscale e la finalità pubblicistica.

  • art. 2745 c.c.

    La causa del credito è rilevante ai fini dell’individuazione della prelazione; il privilegio segue la natura del credito e non viene escluso dalla sola interposizione del concessionario nella riscossione.

  • art. 12 disposizioni sulla legge generale

    Richiamato in relazione ai criteri interpretativi delle norme applicabili alla disciplina del privilegio tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità avverso la decisione del tribunale.

Massime di principio

  • Nel sistema della riscossione dei tributi, il rapporto tra ente impositore e concessionario non si riduce a un mero mandato privatistico, ma presenta connotazioni pubblicistiche perché funzionale alla riscossione e al riversamento delle entrate fiscali.
  • Le somme riscosse dal concessionario a titolo di tributi non perdono la loro natura fiscale per il solo fatto di essere state incassate dal soggetto incaricato della riscossione; pertanto il credito dell’ente per il mancato riversamento può conservare il privilegio previsto dalla legge.
  • Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, la qualificazione privilegiata del credito va verificata in base alla causa concreta del credito e alla funzione pubblicistica perseguita, non alla sola veste formale del rapporto intercorrente tra ente e concessionario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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