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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45893/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per l'applicazione del ius superveniens relativo all'art. 20-bis cod. pen. e alla normativa transitoria dell'art. 95 del d.lgs. 150/2022. Il ricorrente ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 95, in presenza di una riforma più favorevole che introduce pene sostitutive, il condannato poteva rivolgersi al giudice dell'esecuzione anche se il ricorso per cassazione non era stato presentato alla data di entrata in vigore della riforma; ha inoltre sostenuto che ricorrevano le condizioni per l'applicazione di una pena sostitutiva in funzione rieducativa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la norma transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) debba interpretarsi nel senso che la nuova fase applicativa si avvia con la pronuncia che ha definito il giudizio di merito (cioè la sentenza che esaurisce i gradi di merito), anche se non sia stato ancora presentato un ricorso per cassazione, evitando così disparità di trattamento tra imputati. Perciò l'istanza al giudice dell'esecuzione può essere proposta nei termini previsti dalla norma solo a partire dall'irrevocabilità della sentenza che ha definito il merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nel merito originario, la Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna resa dal Tribunale di Foggia del 29/10/2018 per il delitto previsto dall'art. 385 c.p., con pena di otto mesi di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il delitto per cui il ricorrente è stato condannato; citata come titolo di reato confermato in grado d'appello.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma ius superveniens potenzialmente più favorevole, da applicare retroattivamente se possibile.

  • art. 95 d.lgs. 150/2022 (norma transitoria)

    Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, puo presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilita' della sentenza

    La Corte l'ha intesa come norma volta ad assicurare una sede appropriata per valutare l'applicabilità delle nuove pene sostitutive: la fase rilevante inizia con la pronuncia che definisce il giudizio di merito (irrevocabilità), anche se il ricorso in Cassazione non era ancora stato presentato alla data di entrata in vigore.

  • art. 666 c.p.p.

    Individua la competenza del giudice dell'esecuzione per le istanze relative alla sostituzione della pena, richiamato dalla norma transitoria come procedura da seguire.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Capo III

    Contiene le pene sostitutive richiamate dalla normativa transitoria; la Corte valuta l'applicabilità delle disposizioni più favorevoli in materia.

  • Sez. U., n. 15933 del 24/11/2011 (Rancan)

    Precedente di legittimità richiamato per analogia: anche in materia di pendenza rispetto all'appello si era ritenuto rilevante la pronuncia del primo grado quale elemento determinante; ciò rafforza l'interpretazione secondo cui la pronuncia che definisce il merito è l'evento rilevante per attivare la nuova disciplina.

Massime di principio

  • La norma transitoria che introduce regole più favorevoli si interpreta a favore del beneficiario ma richiede che la fase applicativa abbia un punto di avvio certo: la pronuncia che definisce il giudizio di merito (irrevocabilità).
  • Non è necessario che sia stato già proposto il ricorso per cassazione alla data di entrata in vigore della riforma perché operi la possibilità di istanza al giudice dell'esecuzione; ciò che conta è che il giudizio di merito si sia ormai esaurito o che la pronuncia che lo definisce sia intervenuta.
  • Per evitare disparità fra coimputati, la pendenza del giudizio rispetto alla Cassazione va valutata in termini di decisione di merito, non in termini di mera presentazione del ricorso.
  • Le istanze relative all'applicazione di pene sostitutive introdotte da un ius superveniens devono essere rivolte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., entro i termini prescritti dalla norma transitoria (es. trenta giorni dall'irrevocabilità).
  • Questioni attinenti alla modifica delle sanzioni per effetto di norme nuove richiedono una valutazione di merito in sede appropriata; la semplice deduzione della questione in altro grado può non essere sufficiente se non si utilizza la procedura specificamente prevista.

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