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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32350/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone per avere condotto una motocicletta senza aver mai conseguito la patente idonea alla guida, con recidiva nel biennio della medesima violazione. La condanna era consistita in sei mesi di arresto, 2.257 euro di ammenda e nella sospensione della patente per sei mesi. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla necessità dell'abilitazione alla guida, sostenendo che i giudici di merito avessero affermato senza adeguato riscontro che il veicolo fosse soggetto all'obbligo di patente, senza indicare l'elemento da cui desumere la relativa classificazione e senza confrontarsi con le esclusioni previste dall'art. 116 del Codice della strada per determinati ciclomotori. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico, perché non si confrontava con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata e riproponeva la doglianza già esaminata e respinta in appello. In particolare, la sentenza di merito aveva valorizzato il verbale di contestazione, nel quale era indicata puntualmente la tipologia del motociclo, verificando su tale base che il mezzo appartenesse alla categoria dei ciclomotori per la cui guida era necessaria la patente AM, mai conseguita dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello era puntuale e non manifestamente illogica, poiché fondava la classificazione del veicolo e la conseguente necessità della patente AM sui dati contenuti nel verbale di contestazione. Il ricorso non si confrontava criticamente con tale specifica ratio decidendi e si limitava a reiterare una censura di fatto già disattesa. L'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, non riportata nel testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285/1992

    La disposizione è stata applicata alla condotta di guida senza aver mai conseguito la patente idonea, con recidiva nel biennio della medesima violazione; la Corte ha inoltre richiamato la necessità della patente AM in relazione alla categoria del veicolo risultante dal verbale di contestazione.

  • art. 581 c.p.p.

    Impone all'atto di impugnazione un onere di specificità e un confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; la censura che non si misura con la ratio decidendi costituisce un non motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 116 del Codice della strada

    È richiamato con riguardo all'obbligo di titolo abilitativo per la guida e alle esclusioni relative a determinati ciclomotori; nel caso concreto la classificazione del mezzo è stata desunta dal verbale di contestazione.

Massime di principio

  • È aspecifico e quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga una censura già esaminata e rigettata dal giudice di appello senza confrontarsi con le ragioni concrete poste a fondamento della decisione impugnata.
  • L'impugnazione deve misurarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza; la mancata confutazione di uno specifico elemento probatorio valorizzato dal giudice di merito integra un non motivo, insuscettibile di esame in cassazione.
  • Quando il giudice di merito fonda la classificazione di un veicolo e la conseguente necessità di una patente sui dati tipologici riportati nel verbale di contestazione, una doglianza generica sull'assenza di prova, priva di confronto con quel verbale, non soddisfa l'onere di specificità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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