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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12252/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso per la determinazione della rendita di un immobile destinato ad attività alberghiera nel centro storico di Venezia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, limitandosi a condividere la decisione di primo grado. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per difetto di motivazione; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice d’appello si sarebbe limitato ad annullare l’atto senza esaminare nel merito la pretesa tributaria e senza procedere a una valutazione sostitutiva della rendita. Nel corpo della doglianza si evidenzia anche che, nell’appello, l’Ufficio aveva specificamente contestato il criterio di stima adottato e rivendicato il criterio reddituale con coefficienti di devalutazione, ritenuto più aderente alla realtà del bene e supportato da dati oggettivi sui ricavi e sulle spese.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello meramente apparente e quindi nulla, perché la CTR si è limitata a una formula di adesione alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello, che non erano generici ma articolati su profili specifici di contraddittorietà del criterio di stima, omesso esame del merito ed erronea ricostruzione del fatto. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della nullità della sentenza per difetto di motivazione, quando la motivazione manchi o sia solo apparente.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge relativa all’obbligo del giudice tributario di esaminare il merito della pretesa quando annulla l’atto.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Il giudice tributario d’appello, quando riforma o conferma la decisione, deve rendere una decisione sostitutiva sul merito della pretesa; la censura riguarda il mancato esame sostanziale della controversia.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    L’indicazione dei motivi specifici di appello richiede solo una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza; è sufficiente anche la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; il vizio sussiste se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o internamente contraddittoria.

Massime di principio

  • La nullità per difetto di motivazione ricorre quando la sentenza si limiti a un’adesione stereotipata alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure devolute in appello.
  • Nel processo tributario, l’appello è a carattere pienamente devolutivo: è sufficiente che l’appellante riproponga con chiarezza le ragioni già poste a fondamento dell’atto impugnato, senza necessità di una formale e analitica confutazione di ogni passaggio della sentenza di primo grado.
  • L’onere di specificità dei motivi di appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è soddisfatto da un’esposizione chiara della pretesa di riforma e delle ragioni della doglianza, anche se sintetica.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi effettiva e non dà conto delle ragioni per cui le censure di gravame sono state disattese.
  • Quando il giudice tributario investito dell’impugnazione annulla l’atto, deve comunque confrontarsi con il merito della pretesa ove la controversia imponga una valutazione sostitutiva della stima o della determinazione dell’imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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